Cassazione Civile, Ordinanza n. 09090/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel comparto scolastico con due collaboratori scolastici, i quali avevano chiesto il risarcimento del danno per l'abusivo ricorso al termine. In primo grado erano state riconosciute le differenze retributive e contributive correlate all'anzianità maturata nei rapporti a termine, mentre la Corte d'appello aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che la successiva stabilizzazione dei lavoratori, avvenuta tramite scorrimento di graduatorie e comunque mediante gli strumenti selettivi e concorsuali previsti dall'ordinamento scolastico, fosse misura sufficiente a sanzionare l'abuso e a ristorarne le conseguenze, in difetto di specifiche allegazioni di ulteriori danni. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione delle regole elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e della direttiva 1999/70/CE sul risarcimento dovuto in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine; necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare la compatibilità della disciplina nazionale con la clausola 5 dell'accordo quadro; illegittimità costituzionale dell'esclusione di una misura risarcitoria/indennitaria in presenza di immissione in ruolo; e, con un ulteriore motivo articolato, violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte territoriale negato il risarcimento dei danni ulteriori, non aver correttamente interpretato la domanda, aver omesso l'esame di fatti decisivi e aver escluso immotivatamente la liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la questione era già stata decisa in modo conforme alla propria giurisprudenza consolidata e non vi erano ragioni per un nuovo rinvio alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché cumulativo e promiscuo, oltre che infondato: ha condiviso la valutazione della Corte d'appello sulla genericità e non prova delle allegazioni relative a danni ulteriori rispetto a quelli riparati dalla stabilizzazione, ha escluso una vera omissione di pronuncia e ha negato la sussistenza del vizio di motivazione apparente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
fondamento dell'inammissibilità dei motivi quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
è stato ritenuto inconferente il richiamo perché non vi era omessa pronuncia, ma solo interpretazione della domanda
richiamato nei profili di censura relativi alla valutazione delle prove e delle allegazioni
la liquidazione equitativa presuppone che siano già dimostrate sussistenza ed entità del danno
richiamato in tema di prova presuntiva e accertamento del danno
richiamato nel rinvio ai precedenti di legittimità già motivati in modo conforme
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il richiamo per relationem ai precedenti
richiamato per escludere la motivazione contestuale dell'ordinanza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
direttiva 1999/70/CE
richiamata dai ricorrenti quale parametro europeo sulla tutela contro l'abuso del termine
clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
la Corte ribadisce che non impone un diritto al risarcimento aggiuntivo rispetto alla trasformazione/stabilizzazione del rapporto
art. 3 Cost.
dedotto quale parametro di eguaglianza nella censura di costituzionalità
art. 117, primo comma, Cost.
dedotto in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE e dalla CEDU
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la successiva stabilizzazione del lavoratore può integrare misura idonea a sanzionare l'abuso derivante dalla reiterazione dei contratti a termine e a ristorarne le conseguenze, se non sono allegati e provati danni ulteriori autonomi.
- L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone agli Stati membri di prevedere, oltre alla trasformazione o stabilizzazione del rapporto, un ulteriore diritto al risarcimento del danno per il solo fatto dell'abuso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già decise in modo conforme alla giurisprudenza consolidata senza prospettare argomenti nuovi idonei a indurre un mutamento di orientamento o una nuova rimessione alle Corti sovranazionali.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che il danneggiato abbia assolto l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza del pregiudizio e, almeno nei suoi elementi essenziali, la sua entità; la mera allegazione generica non basta.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito interpreta la domanda nel suo contenuto sostanziale e decide nel merito; una simile interpretazione non è censurabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'omissione.
- La censura di motivazione apparente è infondata se la motivazione esiste fisicamente ed è logicamente comprensibile, ancorché non condivisa dalla parte soccombente.
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