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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09090/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel comparto scolastico con due collaboratori scolastici, i quali avevano chiesto il risarcimento del danno per l'abusivo ricorso al termine. In primo grado erano state riconosciute le differenze retributive e contributive correlate all'anzianità maturata nei rapporti a termine, mentre la Corte d'appello aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che la successiva stabilizzazione dei lavoratori, avvenuta tramite scorrimento di graduatorie e comunque mediante gli strumenti selettivi e concorsuali previsti dall'ordinamento scolastico, fosse misura sufficiente a sanzionare l'abuso e a ristorarne le conseguenze, in difetto di specifiche allegazioni di ulteriori danni. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione delle regole elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e della direttiva 1999/70/CE sul risarcimento dovuto in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine; necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare la compatibilità della disciplina nazionale con la clausola 5 dell'accordo quadro; illegittimità costituzionale dell'esclusione di una misura risarcitoria/indennitaria in presenza di immissione in ruolo; e, con un ulteriore motivo articolato, violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte territoriale negato il risarcimento dei danni ulteriori, non aver correttamente interpretato la domanda, aver omesso l'esame di fatti decisivi e aver escluso immotivatamente la liquidazione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la questione era già stata decisa in modo conforme alla propria giurisprudenza consolidata e non vi erano ragioni per un nuovo rinvio alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché cumulativo e promiscuo, oltre che infondato: ha condiviso la valutazione della Corte d'appello sulla genericità e non prova delle allegazioni relative a danni ulteriori rispetto a quelli riparati dalla stabilizzazione, ha escluso una vera omissione di pronuncia e ha negato la sussistenza del vizio di motivazione apparente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 360 bis, n. 1 c.p.c.

    fondamento dell'inammissibilità dei motivi quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    è stato ritenuto inconferente il richiamo perché non vi era omessa pronuncia, ma solo interpretazione della domanda

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei profili di censura relativi alla valutazione delle prove e delle allegazioni

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone che siano già dimostrate sussistenza ed entità del danno

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva e accertamento del danno

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel rinvio ai precedenti di legittimità già motivati in modo conforme

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il richiamo per relationem ai precedenti

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    richiamato per escludere la motivazione contestuale dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata dai ricorrenti quale parametro europeo sulla tutela contro l'abuso del termine

  • clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    la Corte ribadisce che non impone un diritto al risarcimento aggiuntivo rispetto alla trasformazione/stabilizzazione del rapporto

  • art. 3 Cost.

    dedotto quale parametro di eguaglianza nella censura di costituzionalità

  • art. 117, primo comma, Cost.

    dedotto in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE e dalla CEDU

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, la successiva stabilizzazione del lavoratore può integrare misura idonea a sanzionare l'abuso derivante dalla reiterazione dei contratti a termine e a ristorarne le conseguenze, se non sono allegati e provati danni ulteriori autonomi.
  • L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone agli Stati membri di prevedere, oltre alla trasformazione o stabilizzazione del rapporto, un ulteriore diritto al risarcimento del danno per il solo fatto dell'abuso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già decise in modo conforme alla giurisprudenza consolidata senza prospettare argomenti nuovi idonei a indurre un mutamento di orientamento o una nuova rimessione alle Corti sovranazionali.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone che il danneggiato abbia assolto l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza del pregiudizio e, almeno nei suoi elementi essenziali, la sua entità; la mera allegazione generica non basta.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito interpreta la domanda nel suo contenuto sostanziale e decide nel merito; una simile interpretazione non è censurabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'omissione.
  • La censura di motivazione apparente è infondata se la motivazione esiste fisicamente ed è logicamente comprensibile, ancorché non condivisa dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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