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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09099/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato dalla lavoratrice per il pagamento di una somma liquidata in precedenza da una sentenza passata in giudicato, resa in un giudizio tra le stesse parti e poi confermata in cassazione. La società cessionaria della cooperativa originaria aveva proposto opposizione al precetto sostenendo, in sintesi, che il titolo esecutivo non le fosse opponibile perché il rapporto di lavoro non sarebbe stato validamente qualificato o trasferito ai sensi dell'art. 2112 c.c.; che, trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento, sarebbe stata necessaria l'offerta della prestazione lavorativa da parte della lavoratrice, mai resa nonostante gli inviti a riprendere l'attività; che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare la delibera sociale e il nuovo regolamento della cooperativa, da cui la società traeva la tesi dell'adesione della socia a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; e, infine, che non fosse condivisibile l'affermazione secondo cui per la cessazione del rapporto sarebbe stato necessario un atto di licenziamento, dovendosi invece ritenere che la cessazione della qualità di socio travolgesse anche il rapporto di lavoro. La lavoratrice resisteva chiedendo la conferma della decisione d'appello che aveva rigettato l'opposizione al precetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure si scontrassero con il giudicato formatosi nella precedente controversia, nella quale era stato definitivamente accertato, con efficacia anche nei confronti della cessionaria, che tra la lavoratrice e la cooperativa esisteva un rapporto di lavoro mai validamente risolto e che la mancata riammissione in servizio integrava un obbligo risarcitorio. Poiché nel giudizio di opposizione a precetto non può rimettersi in discussione il titolo esecutivo giudiziale coperto da giudicato, ma solo eventualmente la sua portata precettiva entro limiti di interpretazione non controversa, le doglianze sono state ritenute precluse. La Corte ha inoltre escluso la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ravvisando la complessità e controvertibilità della vicenda, e ha condannato la ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla validità e opponibilità del titolo esecutivo posto a base del precetto; il giudizio di opposizione non può trasformarsi in una nuova contestazione del merito del titolo coperto da giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi sulla precedente sentenza vincola le parti e preclude la rimessione in discussione dell'esistenza del rapporto di lavoro e delle conseguenze risarcitorie già accertate.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'opponibilità del titolo alla cessionaria; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, il rapporto di lavoro e il correlato obbligo risarcitorio erano già coperti da giudicato e quindi opponibili alla società avente causa.

  • legge n. 142 del 2001

    evocata in relazione al rapporto tra socio e rapporto di lavoro nella cooperativa e al nuovo regolamento societario, ma le relative censure sono dichiarate precluse dal giudicato.

  • artt. 1206 e 1217 c.c.

    richiamati per sostenere la necessità dell'offerta della prestazione lavorativa e per escludere la mora accipiendi; la censura è ritenuta inammissibile perché contraria al giudicato formatosi sul rapporto di lavoro e sull'obbligo risarcitorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per contrasto con il giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che il giudicato preclude la rivalutazione dei fatti già definiti nel precedente giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia su un'eccezione; anche tale doglianza è considerata preclusa dal giudicato.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla formazione del contratto di lavoro; la Corte lo considera comunque inconferente rispetto al giudicato già formatosi.

  • art. 2533 c.c.

    richiamato quanto allo scioglimento del rapporto associativo del socio di cooperativa; la censura viene reputata inammissibile perché il rapporto di lavoro era già stato definitivamente accertato come non risolto.

  • art. 12 preleggi

    evocato nella prospettazione interpretativa della ricorrente, ma senza incidere sull'effetto preclusivo del giudicato.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte afferma che la responsabilità aggravata non consegue automaticamente all'inammissibilità del ricorso, richiedendo un uso improprio della facoltà di impugnare, non ravvisato nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando un precedente giudizio tra le stesse parti ha definitivamente accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro e la relativa pretesa risarcitoria, tale accertamento costituisce giudicato esterno e non può essere rimesso in discussione in sede di opposizione all'esecuzione o al precetto.
  • Nel giudizio di opposizione a precetto fondato su sentenza passata in giudicato, il giudice può solo verificare la portata precettiva del titolo ed eventualmente interpretare il dispositivo e la motivazione se ambigui; non può invece riesaminare il merito delle statuizioni già coperte da giudicato.
  • Le censure di violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi o omessa pronuncia sono inammissibili quando mirano, in realtà, a contestare accertamenti ormai irrevocabili contenuti nella precedente decisione definitiva.
  • La successione di una società cessionaria nel rapporto obbligatorio derivante da un precedente giudicato non consente di negare l'opponibilità del titolo esecutivo quando il rapporto e l'obbligo risarcitorio siano stati già definitivamente accertati nel giudizio presupposto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione non comporta automaticamente la condanna per responsabilità aggravata; occorre una specifica valutazione dell'abuso dello strumento impugnatorio.
  • La preclusione da giudicato opera anche rispetto a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali, se il rapporto tra le parti è già stato regolato da una decisione definitiva non più modificabile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioniLicenziamento
RamiEsecuzioniProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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