Cassazione Civile, Ordinanza n. 17788/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha proposto opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione, deducendo di aver presentato domanda di protezione internazionale e di essere titolare di un attestato nominativo costituente permesso di soggiorno provvisorio. In cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 e dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il Giudice di pace avrebbe ignorato la documentazione prodotta e avrebbe illegittimamente ritenuto insussistente la protezione internazionale. La Corte rileva però che il provvedimento di merito si fondava anche su una seconda ragione autonoma: dal foglio notizie risultava che, alla data del decreto di espulsione, la domanda di protezione non era ancora stata presentata. Il ricorrente non ha censurato tale autonoma ratio decisoria e non ha neppure allegato che la domanda fosse anteriore all'espulsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, anche a voler ritenere provata la produzione del permesso di soggiorno provvisorio e la relativa insuscettibilità di contestazione se non con querela di falso, restava intatta l'ulteriore ratio decidendi del giudice di merito, fondata sulla circostanza che la domanda di protezione internazionale non risultava ancora presentata al momento dell'adozione del decreto di espulsione. Poiché questa seconda autonoma motivazione non è stata impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ne offre una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a valutare la doglianza alla luce della prova documentale della domanda di protezione internazionale.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 142/2015
La ricevuta rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda di protezione internazionale costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità dell'espulsione; la Corte lo menziona nel quadro della censura senza svilupparne una diversa lettura.
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle autentiche se la conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se la conformità non è disconosciuta dalla controparte; il giudice non può sostituirsi alla parte nell'attività di disconoscimento, anche se contumace.
L'atto proveniente da un pubblico ufficiale e formato nell'esercizio di una funzione di documentazione ha valore di atto pubblico e il suo valore certificativo può essere contestato solo con querela di falso.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998
Se la domanda di protezione internazionale è proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, il decreto non è annullabile per tale sola ragione, ma resta soltanto sospesa la sua efficacia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, lo straniero che invochi la presentazione della domanda di protezione internazionale deve fornirne prova documentale; la mera allegazione difensiva non è sufficiente.
- La ricevuta rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda di protezione internazionale integra un permesso di soggiorno provvisorio.
- Una copia documentale non contestata nella sua conformità all'originale ha efficacia probatoria equivalente all'originale; il giudice non può supplire all'omesso disconoscimento della parte.
- Gli atti provenienti da un pubblico ufficiale e formati nell'esercizio di funzioni certificative fanno fede fino a querela di falso quanto alla loro provenienza e al loro contenuto attestato.
- Se il motivo di ricorso non censura tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile per difetto di decisività della censura.
- La proposizione della domanda di protezione internazionale successiva al decreto di espulsione non determina l'annullamento del provvedimento, ma ne sospende soltanto l'efficacia.
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