Cassazione Civile, Ordinanza n. 11104/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per Irpef relativa ad annualità pregresse, ottenendone l’annullamento in primo e in secondo grado. I giudici di merito avevano ritenuto la notifica della cartella viziata per incertezza della data e per irregolarità nella procedura ex art. 140 c.p.c.; inoltre la CTP aveva rilevato anche la mancanza di prova sulla rituale notifica dell’atto prodromico relativo almeno ad una delle annualità. La società concessionaria della riscossione, subentrata alla precedente, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione della cartella e del processo verbale/notifica, sostenendo la ritualità della notifica e contestando l’apprezzamento compiuto dalla CTR; con il secondo ha dedotto che, anche ove vi fosse stata una nullità della notifica, la tempestiva impugnazione della cartella da parte del contribuente ne avrebbe comunque determinato la sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale censurando la decisione che aveva ritenuto inammissibile il suo appello per difetto di legittimazione/interesse, nonostante la sua contumacia in primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha rigettato il primo motivo del ricorso principale della società di riscossione perché non si confrontava con tutte le rationes decidendi poste dalla CTR a base dell’invalidità della notifica e richiedeva un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che la nullità della notifica della cartella può essere sanata dalla proposizione tempestiva dell’impugnazione da parte del contribuente, nei limiti in cui non sia maturata decadenza del potere di accertamento e purché la relativa eccezione sia stata dedotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento e sulla disciplina della riscossione
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di notificazioni degli atti tributari
evocato quale disciplina della notificazione presso il destinatario o soggetti legittimati
richiamato per la notificazione in caso di irreperibilità relativa, con adempimenti ulteriori e raccomandata informativa
richiamato nel quadro delle formalità di notificazione
richiamato per il valore probatorio dell’atto pubblico e delle attestazioni dell’ufficiale notificatore
richiamato in relazione alle nullità della notificazione
la nullità della notificazione della cartella di pagamento è sanata dalla sua conoscenza raggiunta tramite impugnazione tempestiva, salvo il limite della decadenza dal potere di accertamento
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorso incidentale in tema di legittimazione processuale nel giudizio tributario
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato per la qualificazione dei motivi di ricorso per cassazione
evocato a proposito dell’onere di confrontarsi con un orientamento di legittimità consolidato
d.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1-quater
esclusa la sua applicazione in relazione all’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se si limita a contestare solo una delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata, lasciandone intatte altre decisive.
- La nullità della notificazione di una cartella di pagamento, quale atto non processuale, è sanata ex art. 156, terzo comma, c.p.c. dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario, purché non sia maturata decadenza dal potere di accertamento e tale eccezione sia stata dedotta.
- Chi contesta la decisione di merito deve confrontarsi con tutte le ragioni autonome che la sorreggono; la mancata impugnazione di una ratio comporta l’inammissibilità del motivo o il passaggio in giudicato di quella statuizione.
- La qualificazione di una censura nel motivo di ricorso non dipende in modo decisivo dall’etichetta formale del parametro evocato, ma dalla sostanza del vizio dedotto, purché il vizio sia astrattamente idoneo a incidere sulla decisione.
- Nel processo tributario il soggetto che non si è costituito in primo grado non può dedurre in appello questioni che presuppongono un interesse alla resistenza non manifestato nel precedente grado, quando il giudice di merito abbia escluso la legittimazione o l’interesse a impugnare sulla base di tale dato processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11014/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11017/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11026/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11030/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11034/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →