Cassazione Civile, Ordinanza n. 24900/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, dopo avere avuto conoscenza presso gli uffici dell’agente della riscossione dell’esistenza di ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per un importo complessivo rilevante, aveva impugnato estratti di ruolo e cartelle asseritamente mai notificati. In primo grado il ricorso era stato accolto con annullamento dei ruoli; in appello il contribuente aveva censurato solo la compensazione delle spese, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello incidentale limitatamente alla prescrizione, sostenendo che i crediti erariali fossero soggetti a prescrizione decennale. In cassazione le amministrazioni hanno dedotto: (1) violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo l’inammissibilità dell’originario ricorso avverso gli estratti di ruolo per sopravvenuta non impugnabilità; (2) violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che sanzioni e interessi iscritti a ruolo, in quanto connessi a imposte erariali, sarebbero soggetti a prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la statuizione di primo grado sulla ammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo non era stata devoluta in appello e su quel punto si era formato giudicato interno; ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che per le sanzioni tributarie non consolidate con giudicato il termine è quinquennale ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e che per gli interessi opera il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. Pertanto il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna solidale delle amministrazioni ricorrenti alla rifusione delle spese in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte richiama la censura degli enti, ma non la esamina nel merito perché sulla ammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo si era formato giudicato interno.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
È richiamato come fonte della sopravvenuta disciplina sulla non impugnabilità degli estratti di ruolo, ma resta irrilevante nel caso concreto per effetto del giudicato interno.
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per le sanzioni tributarie non assistite da giudicato, la prescrizione resta quinquennale.
Gli interessi, una volta sorti, maturano autonomamente e si prescrivono in cinque anni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
È richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati per affermare il termine decennale solo quando la sanzione sia divenuta definitiva per giudicato.
La Corte afferma che non si applica nel caso di specie per la particolare posizione delle amministrazioni soccombenti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Se una statuizione della sentenza di primo grado non è devoluta con specifico motivo di impugnazione, su di essa si forma giudicato interno e non può essere riesaminata in cassazione.
- L’impugnazione degli estratti di ruolo non può essere contestata in cassazione se la sentenza d’appello non ha deciso sul punto perché la relativa statuizione di primo grado è rimasta coperta da giudicato interno.
- Per le sanzioni tributarie non ancora consolidate da giudicato, il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997; il termine decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
- Gli interessi tributari, pur nascendo in rapporto accessorio all’obbligazione principale, acquistano autonomia nella maturazione e si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura dell’obbligazione principale.
- La diversa qualificazione della natura dei crediti iscritti a ruolo incide sul termine di prescrizione, che può differenziare tra imposta, sanzioni e interessi.
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