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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41218/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del proprietario di una unità immobiliare in Roma, di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva proceduto alla riclassificazione e rivalutazione della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, con riferimento alla microzona 20 Salario-Trieste. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento dell'atto per carenza di motivazione. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, dei principi sulla motivazione degli atti catastali, dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo in sostanza che l'atto fosse sufficientemente motivato o comunque conforme alla disciplina applicabile alla revisione del classamento. La Suprema Corte ricorda che, in tale materia, è richiesta una motivazione rigorosa, specifica e razionale, capace di indicare le concrete ragioni della modifica del classamento, gli interventi urbanistici della microzona e l'incidenza di tali elementi sulla singola unità immobiliare; non basta il richiamo generico a miglioramenti del contesto urbano o a presupposti normativi astratti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha confermato il principio secondo cui il riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 deve essere sorretto da una motivazione completa, specifica e concreta, idonea a consentire al contribuente di comprendere e contestare le ragioni dell'atto. Nel caso concreto, la CTR si era sostanzialmente attenuta a tali principi, sicché la decisione impugnata è stata confermata. Le spese sono state compensate integralmente per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari in microzone comunali richiede la verifica di una variazione del valore degli immobili della microzona e una motivazione rigorosa dell'atto di riclassamento.

  • art. 7 L. 212/2000

    è richiamato come parametro dei requisiti di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, da applicarsi in modo pieno e trasparente anche agli atti catastali.

  • art. 3 L. 241/1990

    è richiamato quale regola generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, che deve essere concreta e intelligibile.

  • art. 2697 c.c.

    è invocato nel ricorso, ma la Corte non valorizza una specifica regola probatoria diversa da quella già implicita nel tema della motivazione dell'atto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indica il vizio dedotto in cassazione come violazione di legge.

  • d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8

    gli elementi rilevanti per il classamento devono essere individuati tra quelli previsti dalla norma, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare.

  • L. 311/2004

    è la legge finanziaria che introduce il peculiare strumento di revisione del classamento nelle microzone comunali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione del classamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'avviso di accertamento deve contenere una motivazione rigorosa, completa, specifica e razionale, non essendo sufficiente il richiamo a formule generiche o a presupposti normativi astratti.
  • La giustificazione del riclassamento non può esaurirsi nel mero richiamo alla più generale evoluzione del mercato immobiliare: occorre l'accertamento della variazione del valore degli immobili presenti nella specifica microzona interessata.
  • L'atto di riclassamento deve indicare le concrete trasformazioni o gli interventi che hanno inciso sulla microzona e spiegare in che modo tali elementi abbiano determinato il diverso classamento della singola unità immobiliare.
  • La motivazione deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni del provvedimento e di controllarne e contestarne sia i presupposti di fatto sia quelli giuridici.
  • Nella revisione del classamento occorre considerare in modo comparativo e complessivo i caratteri della singola unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, poiché tutti concorrono alla qualificazione catastale.

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