Cassazione Civile, Ordinanza n. 33085/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un'associazione culturale aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato, per un determinato anno d'imposta, IRES, IRAP e IVA, sulla base di una verifica da cui era emerso che l'ente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, non aveva approvato il rendiconto richiesto dall'art. 148 t.u.i.r. e non disponeva dei registri obbligatori per un soggetto non commerciale. In primo grado il ricorso era stato accolto ritenendo lievi e non sostanziali le violazioni. In appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione, ma la sentenza di secondo grado aveva motivato in modo estremamente sintetico e generico, limitandosi a richiamare documenti e le deduzioni delle parti senza spiegare quali motivi di gravame fossero stati accolti e perché. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: il primo denunciava motivazione apparente o addirittura omessa della sentenza d'appello in relazione alla qualificazione dell'ente come commerciale; i successivi quattro deducevano omessa pronuncia su specifici motivi già proposti in primo grado e riproposti in appello, relativi a mancata notifica dell'avviso a tutti i coobbligati in solido, violazione dello Statuto del contribuente, criteri di determinazione del volume dei ricavi e insufficiente motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza regionale solo apparente perché formulata in termini apodittici, generici e non idonei a rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice d'appello. Ha affermato che la motivazione per relationem è valida solo se il giudice effettua una propria autonoma valutazione critica e rende chiare le ragioni della decisione; nel caso concreto la CTR si era limitata a dichiarare fondata la pretesa dell'Ufficio senza specificare quali documenti avesse esaminato, quali argomenti avesse condiviso o disatteso e perché avesse ritenuto commerciale l'ente. Gli altri quattro motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi indicati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato evocato come norma che consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia
la sua violazione è stata dedotta quale parametro della nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sui motivi di merito riproposti in appello
richiamato come disposizione cui l'ente avrebbe dovuto conformarsi quanto al rendiconto
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato nel quarto motivo come norma sulla motivazione degli atti tributari
richiamato solo indirettamente nella menzionata giurisprudenza sull'onere della prova, senza costituire il fulcro della decisione
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione e costringe l'interprete a colmarne le lacune con congetture.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello mostra di aver svolto una autonoma valutazione critica degli atti e delle ragioni di gravame, rendendo percepibili in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado.
- Il giudice di appello deve confrontarsi con i motivi specificamente dedotti dalle parti e spiegare perché li ritenga fondati o infondati; una formula generica di adesione alla pretesa di una parte non basta a sorreggere la decisione.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la validità della motivazione della sentenza impugnata e viene accolto, le ulteriori censure che presuppongono un nuovo esame del merito possono restare assorbite in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33025/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →