Cassazione Penale, Sentenza n. 4557/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di rigetto del ricorso avverso la conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (misura originariamente disposta nel 2018, ridotta nel 2019). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 11, comma 2, e art. 4 e ss. d.lgs. 150/2011) e censurava la motivazione della Corte d'appello per mancata attualizzazione e concretezza della pericolosità sociale: secondo la difesa la Corte si sarebbe basata in modo automatistico su elementi storici (condanna definitiva per art. 416-bis e reati estorsivi fino al 2013) senza valutare positivamente elementi di dissociazione emersi (rispetto delle prescrizioni, svolgimento di attività lavorativa, decorso del tempo, condizioni detentive/intercorrenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure si risolvessero in una non consentita critica della motivazione dell'impugnato decreto. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, inclusa la motivazione inesistente o meramente apparente, valutando però che nel caso di specie la Corte d'appello aveva svolto una verifica effettiva e motivata: ha tenuto conto della gravità e della stabilità del vincolo associativo accertato con sentenza irrevocabile, ha ritenuto neutri gli elementi positivi addotti dalla difesa (rispetto delle prescrizioni, lavoro, tempo trascorso) e ha valutato assenti elementi concreti di dissociazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La condanna definitiva per il delitto di associazione mafiosa è stata considerata elemento centrale, indicativo di appartenenza stabile al sodalizio e rilevante per l'accertamento della pericolosità sociale.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato per il quadro normativo delle misure di prevenzione; la giurisprudenza interpreta la possibilità di ricorso in cassazione nel procedimento di prevenzione limitandola alle ipotesi di violazione di legge, compresa la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 11, comma 2, e art. 4 e ss. d.lgs. 150/2011
Articoli invocati dal ricorrente per censure di illegittimità: la Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze come critica della motivazione e quindi inammissibili, senza ritenere sussistente una violazione di legge emergente dal testo impugnato.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti formali della enunciazione del motivo in cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti richiesti e descrivere la violazione di legge dedotta.
Norma richiamata per le conseguenze della pronuncia di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
Richiesto solo in ordine alla trasmissione alle Sezioni competenti delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
Il provvedimento di merito ha preso atto che il ricorrente ha scontato detenzione in regime di 41-bis; il periodo detentivo è elemento da valutare nella verifica di eventuale cambiamento di status ma, da solo, non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare una effettiva dissociazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la semplice contestazione della valutazione di fatto o della graduazione motivazionale è, di regola, inammissibile.
- La motivazione del giudice di prevenzione deve indicare se e perché gli elementi storici (condanne per associazione mafiosa) restano rilevanti per l'attualità della pericolosità: la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo è utilizzabile, ma non può costituire l'unico e automatico fondamento dell'accertamento se non supportata da elementi concreti del caso.
- Gli elementi positivi esibiti dalla difesa (rispetto delle prescrizioni, attività lavorativa, decorso del tempo, periodo detentivo) possono essere valutati come indici di dissociazione solo se concreti, specifici e tali da segnalare un effettivo cambiamento di scelte di vita (es. confessione, riparazione alle vittime, manifestazioni esplicite di rinuncia all'ideologia mafiosa).
- Per avere successo in cassazione è necessario dimostrare che il provvedimento impugnato ha omesso il confronto con un elemento potenzialmente decisivo che, singolarmente considerato, avrebbe potuto determinare un esito opposto.
- La detenzione, anche in regime duro (41-bis), è un elemento utile nell'analisi della possibile rieducazione ma non è automaticamente decisivo: va integrato da segnali chiari di dissociazione.
- Nel giudizio di prevenzione il principio di proporzionalità e la verifica dell'attualità e concretezza del pericolo richiedono una valutazione complessiva e motivata; le parti devono puntare a documentare elementi fattuali nuovi e specifici per incidere sulla valutazione del giudice.
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