Cassazione Penale, Sentenza n. 4412/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della sospensione della patente di guida (sanzione amministrativa accessoria), eliminando tale sanzione. Ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Pisa per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, Codice della Strada. La parte penale è rimasta estinta per effetto della messa alla prova.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: il giudice avrebbe applicato una sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per sei mesi) esercitando un potere riservato all'Autorità amministrativa (Prefetto), nonostante il reato fosse stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter c.p.
Norme richiamate
art. 168-ter cod. pen. (messa alla prova)
La messa alla prova porta all'estinzione del reato in caso di esito positivo e prescinde dall'accertamento della responsabilità penale; quando il reato è estinto per messa alla prova il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
art. 224, comma 3, Codice della Strada
Attribuisce al Prefetto la competenza ad adottare sanzioni amministrative accessorie (come la sospensione della patente) con riferimento alle violazioni del codice della strada; la Corte ha ritenuto che tale competenza non possa essere esercitata dal giudice quando il reato è estinto per messa alla prova.
art. 186, comma nono-bis e art. 187, comma ottavo-bis, Codice della Strada
Prevedono ipotesi in cui la disciplina consente al giudice di applicare sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) e, in deroga all'art. 224, possono lasciare al giudice la competenza ad irrogare talune sanzioni amministrative accessorie; la Corte distingue queste ipotesi dalla messa alla prova, che non consente l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017 (Feraboli, Rv. 270348)
Precedente consolidato che afferma l'impossibilità per il giudice di applicare la sospensione della patente quando il reato è estinto per messa alla prova, per la differenza sostanziale tra messa alla prova e altre misure sostitutive che autorizzano il giudice ad irrogare sanzioni amministrative accessorie.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), il giudice non può irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: quella competenza spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224 C.d.S.
- Le ipotesi previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, C.d.S. sono distinte e possono consentire al giudice, in via eccezionale, di applicare sanzioni amministrative accessorie; occorre verificare sempre la base normativa concreta prima di ritenere competente il giudice.
- In caso di irrogazione giudiziale impropria di una sanzione amministrativa accessoria, la Corte di legittimità annullerà quella parte della sentenza e disporrà, se del caso, la trasmissione agli organi amministrativi competenti (Prefetto).
- Per il difensore è utile: chiedere l'eliminazione della sanzione accessoria quando sia intervenuta estinzione per messa alla prova e sollecitare la trasmissione agli uffici amministrativi competenti; per il PM è percorribile chiedere l'annullamento senza rinvio della parte accessoria.
- La distinzione tra istituti (messa alla prova vs misure sostitutive previste dal C.d.S.) è cruciale: dall'esatta qualificazione dipende la competenza ad infliggere sanzioni amministrative accessorie.
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