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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4408/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) omessa traduzione scritta della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto, nonostante precedenti atti fossero stati tradotti e nonostante il decreto di citazione fosse stato annullato in prima fase per mancata traduzione; 2) violazione del divieto di ne bis in idem (art. 649 cod. proc. pen.) per aver svolto precedenti procedimenti, già definitivi, riguardanti il medesimo reato contestato ora (sostenendo che il reato di soggiorno/trattenimento è reato permanente e che le precedenti sentenze riguardavano lo stesso fatto).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: (i) l'omessa traduzione della sentenza non determina di per sé nullità o annullamento se non è dimostrato un concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa; nel caso di specie il difensore ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione e non ha documentato specifico pregiudizio derivante dalla mancata traduzione; la giurisprudenza e la normativa europea e interna consentono, in taluni casi, la sostituzione della traduzione scritta con una traduzione/riassunto orale purché non pregiudichi l'equità del procedimento; (ii) il vizio di ne bis in idem non sussiste perché i fatti contestati nella sentenza impugnata (accertati il 23/09/2020 a Pistoia) non coincidono con quelli già giudicati in precedenza (15/10/2016 e 04/08/2019 in Firenze): manca identità della triade condotta-tempo-luogo, per cui il divieto di secondo giudizio non opera. Pertanto la condanna a € 5.000 di ammenda rimane confermata e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 286/1998, art. 10-bis

    menzionato come norma del reato contestato (soggiorno/trattenimento irregolare)

    la sentenza di merito ha applicato la norma come fattispecie contestata; la Cassazione non ha ritenuto che vi fosse sovrapposizione con le pregresse sentenze

  • cod. proc. pen., art. 649

    dispositivo del divieto di bis in idem

    il divieto opera solo se il fatto storico del secondo giudizio coincide integralmente (condotta, tempo e luogo) con quello già definitivamente accertato; nel caso non sussiste identità

  • cod. proc. pen., art. 143

    disciplinante l'obbligo di traduzione di specifici atti processuali

    la norma impone traduzione scritta degli atti essenziali entro termine congruo, ma la traduzione è strumentale all'esercizio della difesa: l'omissione rileva solo se causa concreto pregiudizio

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 51-bis, commi 2-3

    consente traduzione orale in caso di urgenza e prevede la possibilità di rinuncia consapevole alla traduzione scritta

    autorizza soluzioni alternative alla traduzione scritta (es. traduzione orale/riassunto fonoregistrato) quando non vi sia pregiudizio per la difesa

  • Direttiva 2010/64/UE

    art. 1, par. 2; art. 3 (diritto a traduzione e atti "fondamentali"); art. 3 par. 7 (possibilità di traduzione orale o riassunto)

    stabilisce l'ambito e i limiti del diritto alla interpretazione e alla traduzione: obbligo per documenti fondamentali, ma con possibilità di deroga se la traduzione orale/riassunto non pregiudica l'equità

  • Direttiva 2012/29/UE

    art. 7 par. 3-6 (tutela linguistica per le vittime)

    estende tutele linguistiche anche alle vittime, con limiti e possibilità di traduzione orale o riassunto, su richiesta

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 5 e 6

    diritto ad essere informato nella lingua che si comprende e diritto all'assistenza di un interprete

    base sovranazionale del diritto all'assistenza linguistica; la giurisprudenza della Corte EDU richiede valutazione caso per caso dell'effettiva necessità di traduzione scritta

  • Protocollo n. 7 C.E.D.U., art. 4

    divieto di doppia incriminazione per lo stesso reato

    richiama il principio di ne bis in idem a livello convenzionale, applicato insieme all'art. 649 c.p.p.

  • Costituzione, art. 111

    richiamata nella motivazione per il principio di giusto processo

    collega il divieto di bis in idem e le garanzie processuali al giusto processo costituzionale

  • Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko, Rv. 286356 - 01)

    giurisprudenza nomofilattica citata

    afferma che l'alloglotto che lamenta omessa traduzione deve indicare interesse concreto e pregiudizio verificabile; la mera allegazione astratta non basta

  • Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019 (Nasim, Rv. 275103 - 01)

    giurisprudenza citata in tema di sentenze non impugnabili personalmente dall'imputato

    omessa traduzione della sentenza di appello non è di per sé causa di nullità in assenza di elementi specifici di pregiudizio, anche alla luce della riforma dell'art. 613 c.p.p.

  • Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024 (Pllumaj, Rv. 287282 - 01)

    richiamata relativamente all'onere di indicare pregiudizio

    ribadito il principio che il ricorrente deve dimostrare come la mancata traduzione abbia inciso sulle strategie difensive

Massime di principio

  • L'omessa traduzione scritta di una sentenza non comporta automaticamente nullità: il ricorrente/alloglotto deve dimostrare un pregiudizio concreto e un interesse attuale e verificabile derivante dalla mancata traduzione
  • La traduzione è obbligatoria per gli atti essenziali ma resta strumentale all'esercizio del diritto di difesa; ove possibile e non impeditivo dell'equità, può essere sostituita da traduzione orale o riassunto (anche fonoregistrato)
  • Quando la sentenza impugnata non è personalmente appellabile dall'imputato (modifiche all'art. 613 c.p.p.), l'omessa traduzione pesa meno se il difensore ha avuto tempestiva conoscenza e ha agito in suo nome
  • Per invocare il ne bis in idem in relazione a reati permanenti occorre provare piena identità del fatto storico (condotta, tempo e luogo); differenze temporali o territoriali possono escludere la sovrapposizione e consentire nuovo procedimento
  • In ipotesi di mancata traduzione, il difensore dovrebbe documentare immediatamente l'eventuale pregiudizio e richiedere la traduzione (o l'integrazione orale) per preservare i rimedi di impugnazione
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe occorre: acquisire e documentare tutte le sentenze pregresse; verificare identità degli elementi costitutivi del fatto; richiedere formalmente la traduzione degli atti essenziali e, se necessario, chiedere la registrazione della traduzione orale

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