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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4417/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Ravenna: si denunciava l'omesso aumento della pena base per la circostanza aggravante dell'orario notturno (ritenuta di natura privilegiata e non comprimibile con attenuanti), la illegittima doppia sostituzione della pena (prima in sanzione pecuniaria e poi in lavoro di pubblica utilità) in presenza dell'aggravante e nonostante l'uso precedente della pena sostitutiva (richiamando l'art. 186, comma 9-bis, C.d.S.), e l'omessa revoca della patente di guida quale sanzione accessoria obbligatoria nell'ipotesi aggravata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., i profili relativi alla mancata congrua valorizzazione dell'aggravante notturna e alla doppia sostituzione della pena, poiché si tratta di errori che attengono alla illegittimità (errata determinazione o meccanica di calcolo della pena) e non alla pena illegale (extra o contra legem). Tuttavia la Corte ha accolto il profilo relativo all'omessa applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente: tale misura va disposta autonomamente dal giudice anche se, al termine del bilanciamento, prevalgono le attenuanti generiche. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'omessa revoca della patente, che la Corte ha disposto in questa sede; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della pena concordata (patteggiamento); la ricorribilità al Supremo è possibile ma limitata ai motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 186 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies; comma 9-bis

    Fattispecie di guida in stato di ebbrezza con aggravanti (es. orario notturno) e previsione limitativa sull'applicabilità delle pene sostitutive (comma 9-bis): la Corte ha osservato che la revoca della patente costituisce sanzione amministrativa accessoria obbligatoria in caso di aggravante incidente e va disposta indipendentemente dall'esito del bilanciamento.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Tipizza i motivi di ricorso avverso le sentenze di cui all'art. 444: ammessi solo vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena/ misura di sicurezza. Ciò limita la sindacabilità in Cassazione delle censure che concernono solo l'illegittimità della pena.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola la comparazione simultanea delle circostanze concorrenti; la Corte ha ritenuto che errori nei passaggi intermedi del confronto concorsuale possono generare una pena illegittima ma non necessariamente una pena illegale.

  • art. 25 e art. 26 cod. pen.

    art. 25 e art. 26 cod. pen.

    Limiti edittali delle pene (arresto e ammenda); la Corte ha verificato che la pena applicata rientrava nei limiti di specie e quantità previsti, escludendo che fosse "penalmente illegale".

  • art. 66 legge n. 689/1981

    art. 66 legge n. 689/1981

    Stabilisce il rapporto accessorio delle pene sostitutive rispetto alla pena detentiva principale; la Corte ne trae la conseguenza che la pena sostitutiva non è autonoma ai fini della sindacabilità dell'illegalità della pena, salvo che la pena principale sia essa stessa illegale.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento la Cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; molte contestazioni tecniche sulla determinazione della pena saranno inammissibili se attengono a illegittimità e non a pena illegale.
  • Errori nei passaggi di calcolo o nella comparazione tra aggravanti e attenuanti (vizi 'interni') di norma producono una pena illegittima e non illegale: ciò limita la possibilità di annullamento per cassazione della sentenza di patteggiamento.
  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. revoca della patente) hanno natura autonoma rispetto alla pena penale concordata e devono essere disposte dal giudice anche se le parti non le hanno previste o se il bilanciamento favorevole alle attenuanti ha ridotto la pena principale.
  • La doppia sostituzione della pena e il ripetuto ricorso a pene sostitutive possono costituire profili di illegittimità; tuttavia la loro sindacabilità in Cassazione dopo patteggiamento è limitata salvo che la pena principale risultante sia contra o extra legem.
  • Il giudice che applica una pena sostitutiva dovrebbe indicare chiaramente nel dispositivo la pena detentiva principale e la conversione operata, per evitare censure di illegittimità.
  • In situazioni analoghe, chi impugna deve mirare a dimostrare che la pena è 'illegale' nel senso che eccede i limiti di specie o quantità previsti dalla legge; contestazioni meramente operative sulla determinazione del quantum difficilmente avranno successo in sede di legittimità dopo un patteggiamento.

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