Cassazione Penale, Sentenza n. 4414/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che aveva rigettato la domanda di indennizzo connessa alla custodia cautelare in carcere eseguita nel febbraio 2015 per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova, censura l'utilizzabilità di PVC (presunte violazioni dell'art. 220 disp. att. c.p.p.), la rilevanza di dichiarazioni rese senza garanzie, l'omessa valutazione delle indagini difensive e il travisamento circa il ruolo della sig.ra Tiozzo quale dipendente che avrebbe dichiarato di essere stata pagata dal Caserta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso l'indennizzo perché il comportamento del Caserta (prelievo di rimborsi spese falsi, occultamento delle somme presso un locale a lui in uso e le dichiarazioni della testimone Tiozzo) costituiva condotta gravemente colposa che aveva concorso all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. Si è sottolineato che l'assoluzione nel giudizio di merito non esclude che sussista una condotta ostativa al riconoscimento della riparazione. È stata inoltre respinta l'eccezione di diritto circa la prescrizione come causa automatica di indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state riconosciute spese a favore dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.
La norma è richiamata per indicare che il GIP avrebbe dovuto valutare la rilevanza delle indagini difensive rispetto all'ipotesi accusatoria; l'omessa trasmissione impedì tale valutazione e determinò l'annullamento dell'ordinanza in rito dal Tribunale del riesame.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento alla contestazione di utilizzabilità di alcuni atti (PVC) per violazione delle norme sul deposito e sulle formalità procedurali in fase di indagine; la Corte ha ritenuto comunque non decisivo tale profilo rispetto alla valutazione complessiva della condotta del ricorrente.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione dell'ordinanza di riparazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la correttezza della valutazione della Corte territoriale.
Giurisprudenza (Sez. 4 n. 15000 del 19/02/2009, Ciclone)
Principio richiamato: l'indennizzo per ingiusta detenzione non spetta in caso di estinzione del reato per prescrizione salvo che la detenzione ecceda la pena astratta; applicato per escludere un diritto automatico all'indennizzo nel caso di specie.
Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino Ciro; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo)
Richiamate in tema di liquidazione delle spese nei giudizi camerali non partecipati: l'Avvocatura Generale dello Stato non ha diritto alle spese di fase di legittimità quando non ha dato un contributo specifico alla decisione, essendosi limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: è necessario valutare se il comportamento del detenuto abbia concorso gravemente a causare o a mantenere la misura restrittiva.
- Nel giudizio di riparazione ha rilievo il profilo prognostico ex ante: si valuta se, alla luce degli elementi disponibili al tempo dell'adozione della misura, il comportamento del soggetto era idoneo a giustificare la restrizione; condotte colpose o occultamento di elementi possono escludere l'indennizzo.
- La mera annullamento in rito di un provvedimento cautelare per carenze procedurali (es. mancata trasmissione di atti) non impone automaticamente il riconoscimento della riparazione se ricorre una condotta del detenuto che abbia contribuito all'adozione della misura.
- La prescrizione o l'estinzione del reato non garantiscono di per sé l'indennizzo, salvo il caso in cui la detenzione abbia superato la pena astrattamente irrogabile; va verificata la durata e il nesso di eccedenza.
- Per contestare l'utilizzabilità di atti (PVC, dichiarazioni rese senza garanzie) è necessario articolare specifiche censure e dimostrare che tali profili hanno determinato irrimediabilmente la misura; non basta l'affermazione generica di illegittimità.
- In sede di impugnazione, la parte resistente che non contribuisce specificamente con argomentazioni diverse dalla mera richiesta di rigetto non consegue il riconoscimento delle spese processuali a suo favore.
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