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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29595/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l’assoggettamento di un avvocato all’obbligo contributivo nella Gestione separata INPS per l’attività professionale svolta nell’anno 2009 e la conseguente eccezione di prescrizione del credito contributivo. La Corte d’appello aveva ritenuto dovuti i contributi e aveva respinto la prescrizione, facendo decorrere il termine dal 6 luglio 2010, in applicazione del differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con i primi due ha censurato l’uso officioso del d.P.C.M. e l’individuazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che il differimento non si applicasse al suo caso, anche perché soggetto a regime fiscale dei minimi; con il terzo ha dedotto violazione del contraddittorio, assumendo che il giudice avesse rilevato d’ufficio la questione della proroga senza preventiva interlocuzione delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal termine di scadenza del pagamento, e il d.P.C.M. 10 giugno 2010 ha differito quel termine al 6 luglio 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore, senza che rilevi la successiva maggiorazione dello 0,40%. Ha inoltre precisato che il differimento si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non solo a quelli concretamente assoggettati a tali studi per il regime fiscale prescelto. Il terzo motivo è stato respinto perché non vi era violazione del contraddittorio: la questione della prescrizione e del dies a quo era già stata dedotta dalle parti, e il giudice poteva individuare la norma applicabile in base al principio iura novit curia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Richiamato quale base dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata.

  • art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla disciplina contributiva.

  • art. 18, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17, commi 1 e 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 435

    Richiamato nella disciplina dei termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Ha differito al 6 luglio 2010, senza maggiorazione, il termine di versamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore; la maggiorazione dello 0,40% opera solo per il periodo successivo e non incide sulla scadenza ai fini della prescrizione.

  • art. 1, comma 113, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regime fiscale dei minimi e alla pretesa inapplicabilità del differimento.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare il ricorso a norme non alleg ate dalle parti e il principio iura novit curia.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare l’uso di elementi non allegati in causa.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del giudizio di merito e delle allegazioni.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per contestare il momento di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato per contestare il rilievo officioso della prescrizione e il relativo dies a quo.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulla necessità di previa interlocuzione sulle questioni rilevate d’ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della doglianza sul contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal termine di scadenza previsto per il pagamento del contributo, non dal momento della dichiarazione dei redditi, che è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
  • Quando una norma o un provvedimento generale differisce il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, tale differimento rileva anche per la decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali collegati a quei medesimi termini.
  • Ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione, il giudice può applicare d’ufficio le norme disciplinatrici della fattispecie in base al principio iura novit curia, senza essere vincolato alle sole allegazioni giuridiche delle parti, purché la questione fattuale e giuridica sia stata comunque introdotta nel contraddittorio.
  • Non sussiste violazione del contraddittorio se il giudice decide su una questione già prospettata dalle parti e si limita a qualificare giuridicamente i fatti dedotti, mentre la lesione si configura solo quando la decisione sia assunta ex abrupto su una questione del tutto ignota alle parti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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