Cassazione Civile, Ordinanza n. 30579/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di una professionista alla Gestione separata INPS e dalla richiesta di contribuzione per l'attività professionale svolta in alcuni anni. Il tribunale aveva accolto l'opposizione della professionista, dichiarando illegittima l'iscrizione e non dovuti i contributi; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che, pur essendo in astratto obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata per l'avvocato non iscritto alla cassa forense, nel caso concreto l'attività fosse occasionale per l'esiguità del reddito prodotto e che l'INPS non avesse provato il carattere non occasionale dell'attività; per un'annualità aveva inoltre confermato la prescrizione del credito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, sostenendo che, per l'avvocato iscritto all'albo ma non alla cassa nazionale forense, l'obbligo contributivo sussisteva comunque e che il superamento della soglia di euro 5.000 costituiva il criterio rilevante anche nel caso di professionista, mentre la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare l'attività come occasionale solo per il reddito modesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato precedenti conformi, ribadendo che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento. La soglia di euro 5.000 rileva invece per il lavoro autonomo occasionale, ma non opera automaticamente quando l'attività sia abituale; in tal caso occorre un accertamento in fatto del giudice di merito, anche mediante presunzioni. Poiché la corte territoriale aveva accertato la occasionalità dell'attività per l'esiguità del reddito e per la mancata prova, da parte dell'INPS, del carattere abituale, la censura dell'Istituto non ha scalfito tale ratio. È stata inoltre ritenuta inammissibile la doglianza relativa alla mancata contestazione del requisito di occasionalità, perché non specificamente localizzata nei precedenti gradi di giudizio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese dell'intimata. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
La disciplina della Gestione separata si applica al professionista iscritto ad albo o elenco quando l'attività sia esercitata abitualmente e produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111
La norma, letta in combinato con l'art. 2 della legge n. 335 del 1995, conferma il criterio dell'abitualità dell'attività professionale come presupposto dell'iscrizione alla Gestione separata.
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326
Concorre all'interpretazione del sistema nel senso che la soglia reddituale di euro 5.000 rileva per l'attività autonoma occasionale, non per quella abituale.
È il parametro della censura per violazione o falsa applicazione di legge dedotta dall'INPS.
La Corte rinvia alla motivazione dei precedenti conformi richiamati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La misura dell'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso.
È stata resa proposta in camera di consiglio non partecipata.
Richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma che la prova del carattere abituale dell'attività doveva essere fornita dall'INPS.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto a un albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che generi redditi non assoggettati alla cassa di riferimento.
- La soglia reddituale di euro 5.000 riguarda il lavoro autonomo occasionale e non introduce un automatismo esonerativo quando l'attività, in concreto, presenti caratteri di abitualità.
- L'abitualità o occasionalità dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunto anche da presunzioni semplici, tra cui iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi; il reddito modesto è solo un indizio e non l'unico criterio decisivo.
- In cassazione è inammissibile la censura che assuma la mancata contestazione di un fatto, se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito la circostanza sia stata allegata e in quale sede sia stata discussa o ritenuta pacifica.
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