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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24823/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di pagamento TARI relativo all'anno d'imposta 2017. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello, il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che il servizio di raccolta dei rifiuti nell'area interportuale non fosse mai stato istituito e attivato dal Comune, poiché la gestione era stata svolta dall'interporto tramite ditte autorizzate; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente; (3) violazione delle norme in materia di TARI e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'istituzione del servizio sulla base di una mera dichiarazione di una società consortile di smaltimento, trascurando la relazione giurata del tecnico di parte e gli altri elementi offerti dal contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e quindi a sovrapporre un apprezzamento di merito a quello della CTR, la quale aveva accertato documentalmente l'effettivo e regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti nell'area interportuale, da cui la Corte ha desunto logicamente anche l'istituzione del servizio. Ha inoltre respinto il secondo motivo, escludendo la configurabilità di una motivazione apparente: la sentenza impugnata conteneva infatti il minimo costituzionale della motivazione, essendo comprensibile l'iter logico seguito dai giudici di merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'ente comunale intimato non si era costituito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove: se la censura mira solo a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, è circoscritto alle anomalie motivazionali estreme; non è configurabile per il solo fatto che la motivazione sia sintetica o non pienamente persuasiva, purché consenta di ricostruire l'iter logico della decisione.
  • L'accertamento documentale dell'effettivo e regolare svolgimento di un servizio pubblico può costituire base sufficiente per inferire la sua preventiva istituzione, quando tale passaggio logico sia esplicitato dal giudice di merito.
  • La dedotta erroneità della valutazione delle prove non integra di per sé vizio di legittimità, se la sentenza impugnata ha individuato gli elementi posti a fondamento del decisum e questi consentono il controllo sulla logicità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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