Cassazione Civile, Ordinanza n. 24823/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di pagamento TARI relativo all'anno d'imposta 2017. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello, il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che il servizio di raccolta dei rifiuti nell'area interportuale non fosse mai stato istituito e attivato dal Comune, poiché la gestione era stata svolta dall'interporto tramite ditte autorizzate; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente; (3) violazione delle norme in materia di TARI e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'istituzione del servizio sulla base di una mera dichiarazione di una società consortile di smaltimento, trascurando la relazione giurata del tecnico di parte e gli altri elementi offerti dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e quindi a sovrapporre un apprezzamento di merito a quello della CTR, la quale aveva accertato documentalmente l'effettivo e regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti nell'area interportuale, da cui la Corte ha desunto logicamente anche l'istituzione del servizio. Ha inoltre respinto il secondo motivo, escludendo la configurabilità di una motivazione apparente: la sentenza impugnata conteneva infatti il minimo costituzionale della motivazione, essendo comprensibile l'iter logico seguito dai giudici di merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'ente comunale intimato non si era costituito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma senza accoglimento della censura
richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma senza accoglimento della censura
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza, ma la motivazione è stata ritenuta sufficiente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi limitato alle anomalie motivazionali estreme, non al semplice difetto di sufficienza
artt. 58, 59 e 62 d.lgs. 507/1993
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza del servizio e l'illegittimità dell'imposizione, ma la censura non è stata accolta
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la prova del servizio fosse stata fornita dal Comune
artt. 1, commi 642, 656 e 657, L. 147/2013
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina della TARI, ma senza accoglimento del motivo
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 54 d.l. 83/2012, conv. in L. 134/2012
richiamato per definire il perimetro del vizio motivazionale denunciabile in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove: se la censura mira solo a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, è circoscritto alle anomalie motivazionali estreme; non è configurabile per il solo fatto che la motivazione sia sintetica o non pienamente persuasiva, purché consenta di ricostruire l'iter logico della decisione.
- L'accertamento documentale dell'effettivo e regolare svolgimento di un servizio pubblico può costituire base sufficiente per inferire la sua preventiva istituzione, quando tale passaggio logico sia esplicitato dal giudice di merito.
- La dedotta erroneità della valutazione delle prove non integra di per sé vizio di legittimità, se la sentenza impugnata ha individuato gli elementi posti a fondamento del decisum e questi consentono il controllo sulla logicità della decisione.
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