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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20658/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un progetto finanziato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL, presentato da una società capofila insieme ad altri soggetti riuniti in una partnership di sviluppo. A seguito di verifiche amministrative, una parte del finanziamento fu ritenuta non dovuta e la Regione Abruzzo dispose il recupero delle somme. La società capofila impugnò l’atto sostenendo, tra l’altro, che: l’ufficio che aveva adottato la determinazione non fosse competente; vi fossero vizi di motivazione e di istruttoria; l’autotutela fosse stata esercitata illegittimamente; soprattutto, non potesse esserle richiesto l’intero importo, perché essa era solo referente della partnership e non responsabile in via esclusiva delle somme attribuibili agli altri partecipanti. In appello, la società censurò in particolare l’interpretazione dell’avviso di gara e dell’accordo di cooperazione, sostenendo che il rapporto fosse un mandato con rappresentanza, con effetti diretti sui mandanti e senza responsabilità esclusiva della capofila per le obbligazioni imputabili agli altri partner. Con il ricorso per cassazione ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle regole di interpretazione contrattuale e delle norme sul mandato con rappresentanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione e una diversa interpretazione dell’avviso e dell’accordo di cooperazione, operazione non consentita in sede di legittimità quando l’interpretazione del giudice di merito sia plausibile e coerente con il testo negoziale. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva considerato anche l’avviso di gara e aveva correttamente valorizzato le clausole dell’accordo che attribuivano alla capofila il ruolo di rappresentante della partnership verso la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati. La Suprema Corte ha quindi confermato che, nei rapporti con la stazione appaltante, il mandatario/mandatario comune ha rappresentanza esclusiva anche processuale, mentre restano salve le azioni dirette verso i singoli partecipanti per le loro specifiche responsabilità interne. È stato inoltre richiamato, in via di raffronto, il regime delle ATI e delle reti di impresa, ritenuto compatibile con la soluzione adottata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate; è stato anche dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati evocati i vizi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova interpretazione del materiale negoziale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati come parametri della valutazione delle prove e del materiale istruttorio, ma non ritenuti violati in concreto.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.

    richiamati per l’interpretazione dell’avviso e dell’accordo; la Corte ha ritenuto plausibile l’esegesi del giudice di merito, basata sul testo complessivo delle clausole.

  • artt. 1703 e 1704 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura di mandato con rappresentanza; la Corte ha ritenuto corretto, in sostanza, il riferimento al mandato rappresentativo nei rapporti esterni con la stazione appaltante.

  • art. 3, comma 4-ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in L. 9 aprile 2009, n. 33

    richiamato per descrivere la disciplina del contratto di rete e la figura dell’organo comune/mandatario.

  • art. 13 L. 11 novembre 2011, n. 180

    richiamato come norma di favor per l’accesso delle PMI alle procedure pubbliche tramite reti di impresa e ATI.

  • art. 34, comma 1, lett. e-bis, d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato per l’ammissione delle aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete alle gare pubbliche.

  • art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato come disciplina del raggruppamento temporaneo e della responsabilità verso la stazione appaltante.

  • art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato per affermare che il mandatario ha rappresentanza esclusiva, anche processuale, e che il rapporto di mandato non crea di per sé un nuovo soggetto giuridico.

  • art. 68, comma 7, d.lgs. n. 36 del 2023

    richiamato come conferma del principio della rappresentanza esclusiva del mandatario verso la stazione appaltante fino all’estinzione di ogni rapporto.

  • art. 2614 c.c.

    richiamato solo per il rinvio ai consorzi con fondo patrimoniale, non ritenuto pertinente al caso concreto per difetto di fondo comune.

  • art. 2615, comma 2, c.c.

    richiamato nel medesimo contesto dei consorzi con fondo patrimoniale.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per qualificare il contratto di rete come contratto atipico, con effetti obbligatori inter partes.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova interpretazione delle clausole negoziali o degli atti della procedura quando la lettura del giudice di merito sia plausibile e coerente con il testo complessivo del documento.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il giudice di merito ha comunque considerato il documento richiamato e ha fondato la decisione su una lettura complessiva del regolamento contrattuale e dell’avviso di gara.
  • Nei rapporti con la stazione appaltante, la capofila o mandataria di un raggruppamento o di una rete può essere legittimata passiva ed essere l’unico interlocutore esterno, quando l’atto costitutivo le attribuisca espressamente poteri di rappresentanza, anche processuale.
  • La rappresentanza esclusiva della mandataria verso la stazione appaltante non elimina la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni o le inadempienze loro imputabili, rispetto alle quali l’ente pubblico può riservarsi azioni dirette.
  • Il contratto di rete e il raggruppamento temporaneo non comportano, di regola, la nascita di un nuovo soggetto giuridico autonomo: i partecipanti conservano la propria individualità, salvo diversa previsione collegata alla struttura prescelta e all’eventuale fondo comune.
  • In presenza di un rapporto esterno con la pubblica amministrazione, occorre distinguere tra disciplina dei rapporti interni fra partecipanti e disciplina del rapporto esterno con l’amministrazione, che può essere regolato da un mandato collettivo con rappresentanza e solidarietà verso il creditore pubblico.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniAzienda
RamiContrattiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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