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Legge

LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Normativa italiana011G0238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce principi e strumenti a tutela di imprese e imprenditori, con particolare attenzione a micro, piccole e medie imprese, semplificazione amministrativa, trasparenza della PA, riduzione degli oneri e consultazione delle categorie. Prevede anche deleghe, un Garante PMI e misure su sanzioni, credito, internazionalizzazione e rapporti Stato-Regioni. Parti rilevanti sono però abrogate.

Statuto delle imprese e dell’imprenditore

Statuto delle imprese e dell’imprenditore

La legge istituisce uno statuto generale dell’impresa e dell’imprenditore, ispirato alla libertà di iniziativa economica, alla semplificazione e alla tutela del ruolo economico e sociale delle imprese. Il perimetro applicativo è centrato soprattutto su micro, piccole e medie imprese, con regole rivolte anche a Stato, Regioni, enti locali e pubbliche amministrazioni.

Finalità e principi generali

Il provvedimento mira a garantire lo sviluppo della persona attraverso il lavoro autonomo e d’impresa e a rafforzare la libertà di iniziativa economica privata nel rispetto della Costituzione. I principi della legge si pongono come principi fondamentali di riforma economico-sociale e devono coordinarsi con gli indirizzi dell’Unione europea, in particolare con lo Small Business Act. Restano salve le competenze di Regioni a statuto speciale e Province autonome.

Tra i principi generali figurano:

  • libertà di iniziativa economica, associazione, stabilimento, prestazione di servizi e concorrenza;
  • sussidiarietà orizzontale e sostegno alla creazione d’impresa, soprattutto giovanile e femminile;
  • certezza del quadro normativo e riduzione della discrezionalità amministrativa;
  • progressiva riduzione degli oneri amministrativi;
  • accesso equo al credito e tutela della proprietà intellettuale;
  • promozione della cultura imprenditoriale e della formazione in azienda;
  • promozione di aggregazioni, reti e distretti;
  • riduzione dei tempi dei processi civili per il recupero crediti tra imprese, con obiettivo di un anno;
  • riconoscimento di statuti d’impresa ispirati a equità, solidarietà e socialità.

Le norme che comportano riduzione degli oneri o interventi sulle PMI si applicano solo se compatibili con l’assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi. Alcune disposizioni sono orientate anche a riequilibrare interventi nelle aree territoriali sottoutilizzate.

Libertà associativa e rappresentanza

Ogni impresa è libera di aderire a una o più associazioni. Le associazioni di impresa devono integrare i propri statuti, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, con un codice etico che escluda rapporti con organizzazioni criminali o soggetti che violano la legalità, prevedendo anche l’impegno a denunciare estorsioni, usura e altri reati e a collaborare con le autorità. Il mancato rispetto del codice è sanzionato secondo statuto e codice dell’associazione.

È inoltre previsto che, per garantire la rappresentanza dei settori economici rilevanti, il numero dei componenti degli organi amministrativi non possa superare un terzo dei componenti dei consigli delle camere di commercio; la regola si estende agli enti del sistema camerale a base associativa.

Legittimazione ad agire delle associazioni

Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, oppure nel CNEL, e le loro articolazioni territoriali e di categoria, possono proporre azioni in giudizio a tutela di interessi della categoria nel suo complesso o di interessi omogenei di alcuni soggetti. Le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale possono anche impugnare atti amministrativi lesivi di interessi diffusi.

Definizioni rilevanti

La legge richiama le definizioni europee di micro, piccole e medie imprese. Definisce inoltre:

  • distretti, distretti tecnologici e meta-distretti tecnologici;
  • distretti del commercio;
  • reti di impresa;
  • consorzi per il commercio estero;
  • imprese dell’indotto;
  • nuove imprese, con meno di cinque anni di attività e senza controllo prevalente di altre imprese;
  • imprese femminili e giovanili, individuate in base alla prevalenza di quote o componenti donne o under 35;
  • imprese tecnologiche, con spese di ricerca pari ad almeno il 15% dei costi annui;
  • seed capital come finanziamento di avvio del progetto imprenditoriale, anche nella fase di analisi di mercato e sviluppo dell’idea.

Valutazione dell’impatto e consultazione preventiva

Stato, Regioni, enti locali ed enti pubblici devono valutare prima dell’adozione l’impatto di iniziative legislative e regolamentari, anche fiscali, sulle imprese. La valutazione deve essere integrata nella formulazione delle proposte e applicare AIR e VIR, oltre ai criteri di proporzionalità e gradualità, specie quando nuovi adempimenti risultino eccessivamente gravosi per le imprese in base a dimensione, addetti e settore.

La disciplina AIR viene integrata per considerare l’effetto sulle PMI e per descrivere gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi introdotti o eliminati. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere fissati, con DPCM, i criteri per stimare i costi amministrativi.

Le amministrazioni regionali e locali devono individuare un ufficio responsabile del coordinamento e, se necessario, possono avvalersi del sistema camerale senza nuovi oneri. Prima di adottare atti normativi, regolamentari o amministrativi incidenti sulle imprese, le amministrazioni devono consultare le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Riduzione e trasparenza degli adempimenti

Gli atti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti generali delle amministrazioni statali, quando regolano autorizzazioni, concessioni, certificazioni, accesso a servizi pubblici o benefici, devono allegare l’elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati. Gli stessi atti devono essere pubblicati anche nei siti istituzionali secondo regole fissate con DPCM entro 90 giorni.

Il Dipartimento della funzione pubblica deve presentare ogni anno, entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di semplificazione. Devono inoltre essere previste modalità di reclamo da parte di cittadini e imprese per la mancata applicazione delle norme.

Compensazione degli oneri regolatori e amministrativi

La legge introduce il principio per cui nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi non possono essere creati senza eliminare o ridurre contestualmente altri oneri di pari importo stimato e nello stesso arco temporale.

Per gli atti statali, il costo degli oneri introdotti e non compensati è qualificato, salvo deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, con necessaria quantificazione delle minori entrate e copertura normativa. Per gli atti governativi la stima deve essere inclusa nell’AIR.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le amministrazioni statali inviano una relazione sugli oneri introdotti ed eliminati. Il Dipartimento della funzione pubblica elabora poi una relazione complessiva entro il 31 marzo. Se gli oneri introdotti superano quelli eliminati, il Governo deve adottare entro 90 giorni regolamenti di riduzione secondo criteri di proporzionalità, eliminazione di adempimenti inutili, uso dell’autocertificazione, informatizzazione e coordinamento dei controlli.

La disciplina non si applica ad atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

Rapporti con la pubblica amministrazione e semplificazione camerale

Le pubbliche amministrazioni devono rapportarsi alle imprese secondo trasparenza, buona fede, effettività dell’accesso a documenti e servizi, economicità, efficienza, tempestività, imparzialità, uniformità, proporzionalità e pubblicità. Devono eliminare, ove possibile, formalità burocratiche non sostanziali, specie nell’avvio dell’attività e nei rapporti di lavoro nel settore privato.

Le amministrazioni devono garantire, tramite le camere di commercio, la pubblicazione e l’aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per ciascuna attività d’impresa, trasmettendo annualmente l’elenco entro il 31 dicembre.

Viene inoltre previsto che i ritardi o le inadempienze imputabili all’amministrazione non possano essere opposti come motivi ostativi al rigetto della domanda. Le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate al registro delle imprese, anche tramite agenzie per le imprese, e inserite nel REA; le PA con accesso al codice di iscrizione devono accedere gratuitamente al registro e non possono chiedere documenti già presenti.

L’articolo 2630 c.c. viene sostituito: per omesse denunce, comunicazioni o depositi al registro delle imprese è prevista una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se l’adempimento avviene entro 30 giorni; in caso di omesso deposito dei bilanci la sanzione è aumentata di un terzo.

Deleghe e interventi su ritardi di pagamento e abuso di dipendenza economica

Il Governo è delegato a modificare il d.lgs. n. 231/2002 per il recepimento della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, con attenzione al contrasto degli effetti della posizione dominante sulle PMI e al potere dell’AGCM di intervenire con diffide e sanzioni verso grandi imprese.

Si prevede inoltre che, in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina sui ritardi di pagamento ai danni delle imprese, soprattutto PMI, l’abuso di dipendenza economica possa configurarsi anche senza accertamento della dipendenza economica. La legittimazione ad agire delle associazioni si estende anche a tali ipotesi.

Certificazione sostitutiva e controlli

Le certificazioni su prodotti, processi e impianti rilasciate da enti di normalizzazione autorizzati, società professionali o professionisti abilitati sostituiscono la verifica della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, salvo profili penali.

Le amministrazioni non possono imporre, dopo la verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi individuati dalla legge né irrogare sanzioni che non riguardino il mancato rispetto di tali requisiti. Durante i procedimenti di verifica, l’attività d’impresa non può essere sospesa, salvo gravi difformità o mancato rispetto dei requisiti, e il procedimento può essere sospeso una sola volta per non più di trenta giorni.

Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi

È istituito un consorzio obbligatorio, denominato COSL, per le imprese produttrici di laterizi rientranti nel codice Ateco 23.32, con finalità di efficientamento produttivo, riduzione dell’impatto ambientale e valorizzazione della qualità e dell’innovazione. Ha personalità giuridica di diritto privato, durata ventennale salvo cessazione anticipata dei presupposti, e sede presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il consorzio gestisce un fondo alimentato dai consorziati mediante versamento obbligatorio espresso in percentuale e riportato in fattura. Il fondo serve anche a incentivare la dismissione di unità produttive più vetuste e meno efficienti e può finanziare parte delle spese di ricerca e sviluppo su materiali laterizi ad alto isolamento termico. Lo statuto è approvato dal Ministero e deve prevedere la redistribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Contratti di fornitura con posa in opera

La disciplina richiamata sui pagamenti agli esecutori in subappalto si estende anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con prestazioni pagate in base allo stato di avanzamento lavori o forniture.

Politiche pubbliche per competitività, internazionalizzazione e credito

Lo Stato deve adottare politiche a favore di competitività, innovazione, internazionalizzazione, capitalizzazione e promozione del Made in Italy delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di impresa. Sono previsti interventi per:

  • cooperazione tra università e PMI;
  • maggiore trasparenza nei rapporti con intermediari finanziari;
  • condizioni di accesso al credito informate, corrette e non vessatorie;
  • portale nazionale dedicato al Made in Italy;
  • accordi di programma con Unioncamere per definire priorità e valutazione degli interventi;
  • sostegno ai sistemi associativi e agli organismi che accompagnano l’internazionalizzazione;
  • promozione della logica di filiera;
  • diffusione di merito, efficienza e responsabilità;
  • libera scelta dei lavoratori sulla destinazione del TFR;
  • partecipazione dei lavoratori agli utili;
  • maggiore efficacia, trasparenza e concorrenza del mercato elettrico e del gas per ridurre le tariffe a carico delle PMI.

Per le imprese femminili sono previste misure specifiche per rafforzare le pari opportunità, tra cui servizi per l’infanzia e conciliazione tempi di vita e di lavoro. Tutti gli interventi devono essere inseriti in un piano strategico del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Regioni.

Garante per le micro, piccole e medie imprese

È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per le micro, piccole e medie imprese. Le sue funzioni includono il monitoraggio dell’attuazione degli indirizzi europei, l’analisi preventiva e successiva dell’impatto regolatorio sulle PMI, l’elaborazione di proposte, la segnalazione di oneri rilevanti, il monitoraggio delle leggi regionali e il coordinamento dei garanti regionali.

Il Garante trasmette ogni anno, entro il 28 febbraio, una relazione al Presidente del Consiglio, che la inoltra al Parlamento entro trenta giorni. Può avvalersi di Banca d’Italia, ISTAT, ministeri, Unioncamere, camere di commercio e istituti di ricerca. Presso di lui è istituito un tavolo permanente di consultazione delle associazioni di categoria, con consultazioni periodiche secondo l’approccio “Reality Checks”.

Il Garante è nominato con DPCM su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra dirigenti di prima fascia, e opera senza compensi aggiuntivi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese

Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle PMI. Il disegno di legge può contenere norme di immediata applicazione, deleghe legislative da esercitare entro 120 giorni, autorizzazioni a regolamenti e decreti, nonché norme correttive o abrogative di disposizioni precedenti.

Alla proposta deve essere allegata una relazione sul grado di conformità dell’ordinamento agli obiettivi europei, sullo stato di attuazione delle leggi annuali precedenti, sull’impatto delle politiche sulle PMI e sulle misure necessarie per la competitività e per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Il Ministro convoca il tavolo permanente delle associazioni di categoria per acquisire osservazioni e proposte.

Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

Le Regioni sono chiamate a promuovere accordi e intese in Conferenza Stato-Regioni per coordinare gli adempimenti amministrativi delle imprese e conseguire ulteriori livelli minimi di liberalizzazione, valorizzando le migliori pratiche e verificando i risultati delle iniziative sperimentali. Il testo fornito dell’articolo risulta però troncato e non consente di ricostruire oltre questo punto.

Norme abrogate o non più vigenti

Risultano espressamente abrogati gli articoli 12 e 13. Inoltre, nell’articolo 16 una lettera è stata successivamente abrogata dal d.lgs. n. 184/2025. Nel complesso, la legge conserva ancora un nucleo normativo rilevante in materia di statuto dell’impresa, ma alcune disposizioni sono superate, riformate o comunque di applicazione oggi limitata da abrogazioni e interventi successivi.

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