Cassazione Civile, Ordinanza n. 17120/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, utili di partecipazione ritenuti attribuibili al contribuente in relazione a una società a base ristretta, assumendo che egli fosse amministratore e socio di fatto della società insieme ad altro soggetto. L'accertamento muoveva da un pvc della Guardia di finanza che aveva individuato una gestione sostanziale della società in capo al ricorrente e ad altri, in un contesto di interposizione e di artificiosa creazione di crediti IVA. Il contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo di essere solo un geometra che svolgeva prestazioni tecniche, negando sia la qualità di amministratore di fatto sia quella di socio di fatto. In Cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2639 c.c., contestando che la CTR avesse desunto in modo automatico la qualità di amministratore di fatto da una precedente sentenza non definitiva e da dichiarazioni di terzi, che a suo dire avevano solo valore indiziario e non provavano una vera ingerenza gestoria; 2) violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto nuovi e dunque non valutabili documenti prodotti in appello, mentre nel processo tributario la produzione di nuovi documenti è ammessa; 3) violazione degli artt. 5 e 47 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2247 c.c., sostenendo che non sarebbe configurabile un socio di fatto in una società di capitali e che comunque mancavano i presupposti tipici della società di fatto o dell'esteriorizzazione del vincolo sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché formulato in modo promiscuo, mescolando censure di motivazione, sussunzione e valutazione delle prove, e perché volto a contestare un accertamento in fatto della CTR; ha inoltre osservato che rilevava, nella ricostruzione della pretesa fiscale, soprattutto il ruolo di socio di fatto, e che il precedente giudicato richiamato dalla CTR si era formato in cassazione. La Corte ha ribadito che la qualità di amministratore di fatto richiede un inserimento sistematico e completo nella gestione sociale, non l'esercizio di tutti i poteri tipici, e che le dichiarazioni di terzi raccolte in sede di verifica possono assumere valore presuntivo grave, preciso e concordante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva affatto escluso i documenti come nuovi, ma li aveva esaminati nel merito reputandoli inattendibili per mancanza di data certa, tardiva produzione e provenienza dalla stessa società. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla fittizietà della compagine sociale e sull'individuazione dei soci nei soggetti indicati dall'Ufficio, e mirava solo a una rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, in relazione all'ordinanza, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
La nozione di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri degli amministratori, essendo sufficiente un inserimento sistematico e completo nella gestione della società, con direttive e condizionamento delle scelte operative.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio tributario d'appello è consentita la produzione libera di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado, senza la limitazione dell'art. 345 c.p.c.; tuttavia, nel caso concreto la CTR non ha dichiarato inammissibili i documenti, ma li ha valutati nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito.
artt. 5 e 47 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati dal ricorrente per contestare la distribuzione di utili e la configurabilità del socio occulto; la Corte non accoglie la tesi perché la decisione di merito si fonda sulla fittizietà della compagine e sull'esistenza di rapporti occulti con la società formalmente esistente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inconfigurabilità della società di fatto nelle società di capitali; la Corte reputa non decisivo il rilievo, perché nel caso concreto si discuteva dell'occulto collegamento del contribuente con una società formalmente esistente.
Le dichiarazioni di terzi raccolte in sede di verifica possono, per il loro contenuto o per i riscontri, integrare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l'accertamento fiscale anche senza contraddittorio preventivo.
art. 65 ordinamento giudiziario
Richiamato per affermare il dovere nomofilattico e la prevenzione di contrasti tra giudicati, con possibilità di rilevare d'ufficio il giudicato formatosi in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi in cui ricorrano i presupposti processuali previsti dalla norma.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nell'ordinamento il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di finanza o all'Ufficio, pur avendo ordinariamente valore indiziario, possono assumere efficacia di presunzioni gravi, precise e concordanti se coerenti tra loro o corroborate da riscontri oggettivi, e possono da sole sorreggere l'accertamento.
- La qualità di amministratore di fatto non postula l'esercizio di tutti i poteri gestori tipici, ma richiede un'inserzione continuativa, sistematica e completa nella gestione sociale, con capacità di influenzare le scelte operative della società.
- In Cassazione non è consentito, sotto il paravento della violazione di legge, chiedere una nuova valutazione del merito, delle prove o della struttura logica dell'accertamento compiuto dal giudice di appello.
- La produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario è astrattamente ammessa, ma la loro valutazione resta affidata al giudice di merito, che può attribuire rilievo alla mancanza di data certa, alla provenienza delle scritture e alla loro attendibilità complessiva.
- La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se attacca un presupposto diverso o non decisivo, il motivo è inammissibile.
- In tema di società a ristretta base partecipativa, l'accertamento della distribuzione degli utili ai soci può fondarsi sulla ricostruzione sostanziale dei rapporti interni e sulla fittizietà della compagine formale, anche quando la partecipazione sia occultata dietro intestazioni apparentemente regolari.
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