Cassazione Civile, Ordinanza n. 37733/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato denunce DOCFA per cinque aerogeneratori di sua proprietà ubicati a Genzano. L’Agenzia delle Entrate aveva poi notificato cinque avvisi di accertamento modificando le rendite catastali proposte e includendo nel computo anche il valore della torre eolica. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima l’inclusione della torre nella stima, qualificandola come elemento mobile imbullonato e strutturalmente connesso al suolo, strumentale al macchinario o impianto ma non funzionale ad esso. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che non vi fosse alcun alleggerimento dell’onere motivazionale dell’avviso solo perché era stata presentata una DOCFA, dato che l’Ufficio aveva valutato elementi non inclusi dal contribuente; 2) violazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 208/2015 e dell’art. 28 d.P.R. n. 1142/1949, per avere l’Ufficio e la CTR duplicato la valutazione del terreno e utilizzato un parametro non corretto; 3) violazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 e dell’art. 3 d.m. n. 28/1998, perché la torre eolica, essendo impianto funzionale allo specifico processo produttivo, avrebbe dovuto essere esclusa dalla stima catastale; 4) omesso espletamento di una CTU, che la ricorrente riteneva necessaria per superare questioni tecniche complesse.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento in quanto la divergenza rispetto alla DOCFA derivava non da una diversa ricostruzione dei fatti, ma da una differente valutazione giuridico-tecnica sulla includibilità della torre nel calcolo della rendita. Ha accolto invece il secondo e il terzo motivo, affermando che, alla luce dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, le torri eoliche, in quanto componenti essenziali e funzionali al processo di produzione di energia elettrica, rientrano tra gli impianti esclusi dalla stima diretta ai fini della rendita catastale. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché ridetermini la rendita catastale escludendo il valore delle torri e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
è stato invocato come parametro per denunciare la violazione di norme sostanziali in punto di motivazione dell’avviso e di corretta inclusione nella rendita catastale.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
è stato invocato per censurare l’omesso espletamento della CTU e la conseguente asserita carenza motivazionale, poi ritenuta assorbita.
art. 7 della l. n. 212 del 2000
in tema di motivazione degli atti impositivi, non è ravvisato un alleggerimento dell’onere motivazionale quando l’Ufficio modifica la rendita solo sulla base di una diversa qualificazione giuridica-tecnica dei fatti già rappresentati dal contribuente.
art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999
viene richiamato per spiegare che l’Agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, rendendo sanabile la notifica del ricorso fatta presso tale ufficio.
la nullità della notifica del ricorso per cassazione può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione.
art. 1, comma 1, della l. n. 208 del 2015
norma richiamata dalla ricorrente sul tema della stima catastale; la Corte rileva che la disciplina rilevante è quella dell’art. 1, comma 21, della medesima legge.
art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato come parametro della disciplina catastale censurata dalla contribuente.
art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la Corte interpreta la norma nel senso che ciò che conta è la funzionalità al processo produttivo, non la sola stabilità o ancoraggio al suolo; perciò le componenti impiantistiche funzionali alla produzione, ancorché strutturalmente connesse al fabbricato, vanno escluse dalla stima diretta.
art. 3 del d.m. n. 28 del 1998
richiamato dalla ricorrente come disposizione del sistema catastale da coordinare con l’esclusione degli impianti funzionali al processo produttivo.
art. 1-quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44
richiamato come norma di interpretazione autentica che aveva già risolto, nel previgente quadro, la rilevanza di costruzioni stabili e elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale.
art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014
richiamato come conferma della soluzione amministrativa allora adottata in tema di determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale e particolare.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, la regola dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 impone di escludere i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al suolo o al fabbricato.
- Ai fini della distinzione tra componenti da includere e componenti da escludere dalla stima diretta, non è decisiva la sola solidità o infissione al suolo del manufatto: il criterio dirimente è la sua strumentalità rispetto al processo produttivo.
- Nel contenzioso catastale introdotto con DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando l’Ufficio non contesta i fatti denunciati, ma si limita a dare una diversa valutazione tecnica o giuridica dei medesimi; se invece vengono modificati gli elementi fattuali, occorre una motivazione più analitica.
- La torre di sostegno di un impianto eolico, quando costituisca componente essenziale e funzionale alla produzione di energia, deve essere esclusa dalla stima catastale come impianto funzionale allo specifico processo produttivo.
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