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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2361/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli avvisi di accertamento contestavano la deduzione di costi ritenuti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e la detrazione dell'IVA applicata con meccanismo reverse charge per gli anni 2005-2008. La controversia riguarda se tali costi siano deducibili nonostante la soggettiva inesistenza delle operazioni, in particolare alla luce dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, e se siano rispettati i principi di effettività, inerenza, certezza e determinabilità contestati dall'Amministrazione finanziaria

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento alla Raffineria Metalli Riboldi s.n.c. per cessazione della materia del contendere, poiché la società ha definito la lite con l'Agenzia tramite la definizione agevolata (art. 6, d.l. 119/2018). Quanto ai soci, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (violazione e falsa applicazione di norme tributarie) e ha cassato la sentenza di merito nel punto in cui aveva ritenuto deducibili i costi limitandosi a valutare la sola inerenza, senza verificare la conformità ai principi di certezza e determinabilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale di Brescia, in diversa composizione, per accertare la determinabilità dei costi e decidere di conseguenza. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    Stabilisce che i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se sostenuti, salvo che tali costi contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; applicata nella versione vigente tramite effetto di "jus superveniens"

  • T.U. imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), artt. 4 lett. b), 5, 109

    Richiamati dall'Agenzia per censurare la valutazione della deducibilità dei costi; gli artt. richiamati attengono ai criteri di formazione del reddito e alla imputazione ai soci nel regime di trasparenza

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul onere della prova; invocata in relazione alla verifica dei fatti allegati dalle parti circa l'esistenza e le caratteristiche delle operazioni

  • art. 2729 c.c.

    Attiene alla prova testimoniale e all'ammissibilità/valore della prova; citato tra le norme di diritto probatorio rilevanti alla controversia

  • art. 8, comma 3, d.l. 16/2012

    Indicato come fonte che ha reso applicabile la versione vigente dell'art. 14 comma 4-bis a fini retroattivi in senso favorevole al contribuente (jus superveniens)

  • art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie; l'adesione a questa definizione ha determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla società

  • art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Prevede l'estinzione del processo tributario per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; applicata per dichiarare estinto il giudizio nei confronti della società definita

Massime di principio

  • L'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 consente la deduzione dei costi anche se le operazioni sono soggettivamente inesistenti, ma questa deducibilità è esclusa quando i costi violano principi fondamentali quali effettività, inerenza, certezza e determinabilità
  • La prova dell'inerenza dei costi non esaurisce l'analisi: il giudice deve verificare separatamente anche la certezza e, soprattutto, la determinabilità dei costi quando l'Amministrazione li contesta su tali basi
  • Questioni di determinabilità e certezza dei costi sono accertamenti di merito che il giudice di legittimità non può svolgere ex novo; se la sentenza di merito non esamina tali profili, la cassazione con rinvio è opportuna
  • Se il contribuente definisce la lite con l'Amministrazione mediante gli strumenti di definizione agevolata, la controversia è estinta nei suoi confronti e il giudizio deve essere dichiarato estinto
  • Quanto all'IVA, il principio di neutralità consente la detrazione se le operazioni sono effettive, correttamente registrate e inerenti all'attività; tuttavia i relativi accertamenti sono di fatto e vanno valutati in sede di merito

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