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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2362/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso d'accertamento relativo all'anno 2006. Questioni principali: nondetraibilità dell'IVA sulle operazioni consistite nella compravendita di fabbricati e nella successiva assegnazione ai soci; qualificazione dell'operazione come occasionale o come attività tipica della cooperativa; corretta applicazione delle norme sull'indetraibilità (art.35 d.l. n.223/2006) e sul pro rata (art.19 e 19-bis DPR 633/1972); dedotta nullità dell'atto per mancata motivazione rispetto alle osservazioni del contribuente (art.12, comma 7, L. n.212/2000); contestazioni su deducibilità di spese ai fini dell'art.90 TUIR e su errori/indicazioni nel quadro VG30 della dichiarazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi secondo i quali l'avviso di accertamento non è nullo se non riporta testualmente la valutazione delle osservazioni ex art.12, comma 7, L. n.212/2000, purché l'Amministrazione le abbia comunque valutate; ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla qualificazione dell'operazione come non occasionale, rilevando che lo statuto societario da solo non prova la prevalenza dell'attività e che la stessa parte ricorrente ha in diverse memorie indicato il carattere accessorio/occasionale dell'operazione; ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi per carenza di specificità o per mancata trascrizione di documenti decisivi. Di conseguenza sono state confermate le riprese impositive (tra cui la non deducibilità di talune spese e la non applicabilità della disciplina favorevole invocata dalla cooperativa) e la UNIABITA è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    L'Amministrazione è obbligata a valutare le osservazioni del contribuente, ma non è tenuta a riprodurne esplicitamente la valutazione nell'atto impositivo; la mancata menzione non determina automaticamente nullità dell'avviso se non vi è violazione di diritti o garanzie specifiche

  • D.P.R. n. 633 del 1972 (IVA)

    art. 19; art. 19-bis, comma 2

    Le regole sul pro rata e sulla indetraibilità tengono conto solo delle operazioni che costituiscono oggetto dell'attività propria e prevalente dell'impresa; le operazioni occasionali o accessorie non devono essere considerate nel calcolo della percentuale di detraibilità

  • D.L. n. 223 del 2006

    art. 35, comma 8 (e richiamo al comma 9)

    L'art. 35, comma 8, disciplina l'indetraibilità dell'IVA per cessioni di fabbricati operate da società cooperative entro quattro anni dalla data di ultimazione delle costruzioni; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina evocata dall'Ufficio nella fattispecie

  • T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986)

    art. 90, comma 1 e comma 2

    Le disposizioni sull'imputazione dei proventi e sulla determinazione delle variazioni in aumento sono rilevanti per stabilire la rilevanza fiscale delle spese connesse all'assegnazione degli immobili; spese riferibili a beni non strumentali sono non deducibili

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3-5; art. 366, comma 1, n. 6; art. 132, comma 1, n. 4

    In Cassazione valgono rigide regole di autosufficienza e specificità: le doglianze devono essere specifiche e le prove documentali decisive devono essere trascritte nel ricorso; nuovi motivi non proposti nei gradi precedenti sono inammissibili; la motivazione della sentenza di merito deve essere congrua e non apparente

  • VI Direttiva CEE

    Riferimento al principio di neutralità dell'IVA evocato dalla ricorrente; la Corte ha rilevato che censure su tale principio erano in gran parte nuove rispetto al merito e quindi inammissibili o non fondate nella fattispecie

Massime di principio

  • Un avviso d'accertamento non è automaticamente nullo se non riporta testualmente la valutazione delle osservazioni successive alla redazione del p.v.c.; è comunque necessario che l'Amministrazione le abbia valutate.
  • Per la deducibilità/indetraibilità dell'IVA occorre verificare se le operazioni rientrano nell'attività svolta in modo prevalente e abituale dall'impresa; la sola previsione statutaria non prova la prevalenza.
  • Operazioni occasionali o accessorie non vanno considerate nel calcolo del pro rata (art.19 e 19-bis DPR 633/1972); la qualificazione concreta prevale sulla mera indicazione formale.
  • Per i trasferimenti di fabbricati da cooperative effettuati entro quattro anni dall'ultimazione può trovare applicazione la disciplina di indetraibilità prevista dall'art.35 d.l. n.223/2006.
  • In sede di cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: trascrivere nei ricorsi i documenti ritenuti decisivi e indicare chiaramente le deduzioni e i punti di diritto impugnati; altrimenti i motivi risultano inammissibili.
  • Non sono ammesse censure nuove in Cassazione che non siano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio; le questioni di diritto introdotte tardivamente possono essere escluse dalla valutazione.

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