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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2357/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Sardegna Maricoltura avverso un avviso di accertamento IVA relativo al 2005. L'Ufficio aveva contestato la corretta applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) relativo a una fattura emessa da una società norvegese e aveva richiesto il versamento dell'IVA nonché l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-bis, primo periodo, d.lgs. 471/1997. La CTR ritenne invece che l'imposta fosse, sebbene annotata in modo non regolare, in sostanza "assolta" (adempimento dell'obbligo di assunzione del debito IVA) e applicò la sanzione attenuata prevista dal terzo periodo dello stesso comma, invocando anche il principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ritenendo infondato il motivo: si è confermato l'accertamento di fatto operato dalla CTR circa l'assenza di un debito d'imposta (adempimento, seppur irregolare, degli obblighi tributari mediante annotazione) e, di conseguenza, la corretta applicazione del terzo periodo dell'art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione della modifica normativa successiva del 2015, non invocata dalle parti e non favorevole al contribuente. Il ricorso è stato rigettato e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    art. 6, comma 9 bis, primo periodo / terzo periodo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Il terzo periodo si applica quando la violazione è di natura essenzialmente formale e non vi è un effettivo debito d'imposta (es. imposta "assolta" tramite annotazione), comportando una sanzione ridotta per ragioni di proporzionalità; il primo periodo è riservato all'ipotesi più grave in cui l'IVA sia stata addebitata in fattura ma non versata.

  • art. 8, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata in relazione ai presupposti dell'IVA e alla territorialità/operatività dell'imposta; nel caso non ha portato la Corte a ritenere che fosse dovuto un debito d'imposta diverso da quello accertato in fatto.

  • art. 17, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dall'Amministrazione in relazione al regime IVA e alle modalità di assolvimento; la Corte ha dato prevalenza agli accertamenti di fatto circa l'adempimento (annotazione) fatti dalla CTR.

  • art. 15, comma 1, lett. f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    art. 15, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (modifica dell'art. 6, comma 9-bis)

    Modifica sopravvenuta che non è stata invocata dalle parti e che la Corte ha ritenuto non applicabile al caso; inoltre non risultava più favorevole al contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norme sul contributo unificato: la Corte rileva che l'ulteriore contributo non può essere preteso nei confronti di amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametro di censura usato dall'Agenzia in cassazione per dedurre violazione di norme di diritto; la Corte ha però ritenuto il motivo infondato, confermando la valutazione di fatto operata dalla CTR.

Massime di principio

  • Quando un giudice accerta che l'IVA è stata effettivamente "assolta" o che gli obblighi di assunzione del debito IVA sono stati adempiuti, anche se in modo irregolare (es. annotazione nel registro acquisti), può risultare applicabile una sanzione attenuata basata sul principio di proporzionalità (terzo periodo dell'art. 6, comma 9-bis).
  • La differenza fattuale tra le ipotesi in cui l'IVA è stata addebitata in fattura e non versata e quelle in cui l'adempimento è avvenuto in modo irregolare è centrale per la determinazione della sanzione (prima ipotesi: sanzione più grave; seconda: sanzione ridotta).
  • Le valutazioni di fatto svolte dalle commissioni tributarie sono vincolanti in sede di legittimità salvo vizio di diritto: la cassazione non sostituisce il giudizio di fatto se non è dimostrata la violazione delle norme di diritto.
  • Le modifiche legislative sopravvenute non si applicano automaticamente se non invocate dalle parti o se non risultano più favorevoli; occorre valutare la tempistica e la favorevolezza della norma.
  • In presenza di difficoltà interpretative rilevanti e parità di posizioni, la compensazione integrale delle spese processuali può essere disposta.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare il concreto mancato versamento dell'imposta (e non solo un mero vizio formale) per ottenere l'applicazione delle sanzioni più gravi.

Testo integrale

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