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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2358/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2005 per omesso versamento IVA su cessioni fatturate senza applicazione dell'imposta (presunto errato utilizzo del regime di reverse charge), per indebita deduzione di costi relativi ad acquisti presso privati ritenuti soggettivamente inesistenti e per deduzione di costi relativi a marche da bollo non documentate; contestata altresì l'irrogazione delle sanzioni correlate.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento alla legittimità dell'avviso di accertamento nella parte definita dall'Agenzia mediante domanda di definizione agevolata. Quanto invece all'atto di contestazione relativo alle sanzioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: la Commissione regionale aveva correttamente ritenuto deducibili i costi contestati (anche in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti) avendo escluso la sussistenza del collegamento con reati non colposi e verificato l'esistenza, certezza e inerzia dei costi. Inoltre la Commissione aveva altresì ritenuto non provata dall'Amministrazione la trasformazione dei beni in materie prime tali da escludere il regime del reverse charge; la Corte ha confermato che la ricognizione probatoria del giudice di merito è adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro per i vizi di motivazione sottoposti a cassazione; la Corte ne rileva i limiti nell'ambito della sindacabilità delle valutazioni di fatto dei giudici di merito

  • artt. 100, 324, 329 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di censura relativo alla presunta violazione di regole processuali, ma la Corte ritiene la censura infondata o inammissibile per carenza di interesse/auto-sufficienza

  • art. 1, comma 2; artt. 49 e 56, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norme del processo tributario citate a sostegno di censure procedurali; la Corte non ritiene superata la regola che impedisce la rinnovazione di questioni non impugnate dall'Amministrazione

  • art. 109, T.U. imposte sui redditi (T.U. 22 dicembre 1986, n. 917)

    Rinvio ai requisiti per la deducibilità dei costi (certezza, determinabilità, inerente); la Corte conferma che gli accertamenti sulla sussistenza di tali requisiti, non impugnati, fanno giudicato interno opponibile all'Amministrazione

  • art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    Interpretata nel senso che l'acquirente può dedurre i costi anche se consapevole dell'elemento fraudolento delle operazioni, purché i costi non contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinazione

  • art. 8, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. L. 26 aprile 2012, n. 44

    Norma che ha modificato l'art. 14 L. 537/1993; la Corte la ritiene applicabile anche a fatti anteriori secondo il richiamo normativo

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Principio richiamato secondo cui il giudice d'appello non può rimettere in discussione d'ufficio questioni che il convenuto vittorioso non ha impugnato con appello incidentale

  • art. 75, T.U. n. 917/1986

    Censura dell'Agenzia relativa alla deducibilità delle marche da bollo; la Corte ritiene la critica frutto di errata interpretazione della decisione di merito e inammissibile in cassazione

  • art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Norma sulle sanzioni IVA richiamata in relazione all'atto di irrogazione della sanzione per omesso versamento; la prova richiesta per la sanzione è stata ritenuta non fornita

  • Codice civile art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte conferma che l'Amministrazione ha l'onere di provare la trasformazione dei beni e gli elementi posti a fondamento dell'accertamento

Massime di principio

  • Se il contribuente e l'Amministrazione definiscono la lite tramite gli istituti di definizione agevolata, la parte del giudizio così definita si estingue e non può più essere impugnata
  • Gli accertamenti del giudice di primo grado sulla sussistenza dei requisiti di deducibilità dei costi (certezza, determinabilità, inerente) se non impugnati dall'Amministrazione formano giudicato interno e non possono essere rimesse in discussione in appello senza appello incidentale
  • La Corte di cassazione non è giudice del fatto: non può rivedere autonomamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito se questa è adeguatamente motivata
  • L'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 consente la deducibilità dei costi sostenuti dall'acquirente anche quando l'acquirente era consapevole della fraudolenza dell'operazione, salvo che i costi contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinazione
  • Per escludere l'applicabilità del reverse charge l'Amministrazione deve fornire prove adeguate che i beni abbiano perduto la natura di rottami per trasformazioni industriali; semplici indizi non sono sempre sufficienti
  • Per contestare efficacemente in appello una statuizione di primo grado favorevole al contribuente occorre proporre appello incidentale: senza questo, la questione non può essere sollevata d'ufficio dal giudice d'appello
  • La considerazione di provvedimenti penali da parte del giudice tributario non equivale automaticamente all'efficacia di giudicato penale; la sentenza penale può essere utilizzata come fonte probatoria ma non produce sempre effetti vincolanti automatici nel processo tributario
  • Le spese processuali possono essere compensate integralmente quando la situazione di fatto e di diritto rende equa tale soluzione, specialmente in presenza di estinzione parziale del giudizio

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