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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2359/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva rigettato l'accertamento dell'Ufficio relativo all'omesso versamento dell'IVA (cessioni di beni fatturate senza IVA poiché ritenute soggette a reverse charge) e al recupero di costi dedotti ritenuti relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti e non documentati (incluso il recupero di bolli). L'Agenzia censurava che i rifiuti acquistati erano stati trasformati in materia prima secondaria (mutamento di natura) e quindi l'uso del reverse charge era erroneo; inoltre contestava la deducibilità dei costi per mancato possesso dei requisiti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio relativo all'avviso di accertamento in forza della definizione agevolata proposta dalla società; ha invece esaminato e rigettato il ricorso con riferimento all'atto di contestazione della sanzione (omesso versamento IVA). In particolare la Corte ha ritenuto fondati i rilievi del giudice di merito secondo cui le lavorazioni non avevano mutato la natura dei rottami (quindi il trattamento in reverse charge era corretto) e che i costi contestati erano realmente sostenuti e contabilizzati, per cui risultavano deducibili. Per l'esito complessivo è stata disposta la integrale compensazione delle spese processuali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è giudice del fatto: le valutazioni probatorie e gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, se adeguatamente motivati, non sono rivedibili in sede di legittimità.
  • Per escludere l'applicabilità del reverse charge e affermare che i rifiuti siano divenuti 'materia prima secondaria' è necessario che l'Amministrazione produca prove convincenti sul mutamento di natura; semplici incongruenze documentali o dichiarazioni riferite a periodi diversi possono non essere sufficienti.
  • I costi sono deducibili se risultano effettivamente sostenuti, certi e rilevabili dalla contabilità: l'asserita 'inesistenza soggettiva' dell'operazione richiede elementi probatori atti a smentire la documentazione contabile.
  • La definizione agevolata prevista dalle norme sulle 'saldo e stralcio' o definizioni delle liti estingue la controversia relativa agli atti per i quali è stata esercitata la definizione; il giudizio viene quindi dichiarato estinto limitatamente a quegli atti.
  • In presenza di estinzione parziale del giudizio la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
  • L'onere della prova circa il mancato mutamento della natura del bene o circa la effettiva inesistenza delle operazioni grava sull'Amministrazione che contesta la posizione del contribuente; la prova deve essere valutata nel suo complesso dal giudice di merito.

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