Cassazione Civile, Sentenza n. 2359/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva rigettato l'accertamento dell'Ufficio relativo all'omesso versamento dell'IVA (cessioni di beni fatturate senza IVA poiché ritenute soggette a reverse charge) e al recupero di costi dedotti ritenuti relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti e non documentati (incluso il recupero di bolli). L'Agenzia censurava che i rifiuti acquistati erano stati trasformati in materia prima secondaria (mutamento di natura) e quindi l'uso del reverse charge era erroneo; inoltre contestava la deducibilità dei costi per mancato possesso dei requisiti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio relativo all'avviso di accertamento in forza della definizione agevolata proposta dalla società; ha invece esaminato e rigettato il ricorso con riferimento all'atto di contestazione della sanzione (omesso versamento IVA). In particolare la Corte ha ritenuto fondati i rilievi del giudice di merito secondo cui le lavorazioni non avevano mutato la natura dei rottami (quindi il trattamento in reverse charge era corretto) e che i costi contestati erano realmente sostenuti e contabilizzati, per cui risultavano deducibili. Per l'esito complessivo è stata disposta la integrale compensazione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma richiamata quale base per l'irrogazione della sanzione per omesso versamento dell'imposta; la Corte ha valutato la sussistenza degli elementi che giustificano la sanzione e, data l'insussistenza della prova dell'omesso versamento dovuta a errata non applicazione del reverse charge, ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione.
art. 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Riferimento ai requisiti per la deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto che i costi erano "realmente sostenuti e che gli importi sono quelli contabilizzati", quindi compatibili con i requisiti di deducibilità previsti dall'art. 109 TUIR, escludendo la sussistenza di elementi che ne dimostrassero l'infondatezza.
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modificazioni con l. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma che disciplina la definizione agevolata delle liti: l'adesione della contribuente a tale procedura ha determinato l'estinzione parziale del giudizio con riferimento all'avviso di accertamento.
Norma richiamata in sede procedurale in relazione allo svolgimento dell'udienza (modalità a distanza); citata nella relata d'udienza ma non decisiva per il merito.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla resistente; atto processuale che non incide sulle valutazioni di merito già svolte dal giudice di appello.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è giudice del fatto: le valutazioni probatorie e gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, se adeguatamente motivati, non sono rivedibili in sede di legittimità.
- Per escludere l'applicabilità del reverse charge e affermare che i rifiuti siano divenuti 'materia prima secondaria' è necessario che l'Amministrazione produca prove convincenti sul mutamento di natura; semplici incongruenze documentali o dichiarazioni riferite a periodi diversi possono non essere sufficienti.
- I costi sono deducibili se risultano effettivamente sostenuti, certi e rilevabili dalla contabilità: l'asserita 'inesistenza soggettiva' dell'operazione richiede elementi probatori atti a smentire la documentazione contabile.
- La definizione agevolata prevista dalle norme sulle 'saldo e stralcio' o definizioni delle liti estingue la controversia relativa agli atti per i quali è stata esercitata la definizione; il giudizio viene quindi dichiarato estinto limitatamente a quegli atti.
- In presenza di estinzione parziale del giudizio la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
- L'onere della prova circa il mancato mutamento della natura del bene o circa la effettiva inesistenza delle operazioni grava sull'Amministrazione che contesta la posizione del contribuente; la prova deve essere valutata nel suo complesso dal giudice di merito.
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