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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24481/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società aveva acquistato da un privato cinque statue lignee per euro 10.000. Successivamente il legale rappresentante della società aveva appreso che sulle statue pendeva un procedimento penale per ricettazione, poiché i beni erano stati ritenuti di illecita provenienza, in quanto trafugati anni prima da una chiesa parrocchiale. La società, sostenendo di aver dovuto riconsegnare le statue all'autorità giudiziaria e di averne poi subito la restituzione alla legittima proprietaria, aveva convenuto il venditore chiedendo la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1479 c.c., con restituzione del prezzo e risarcimento del danno, incluse le spese affrontate nel procedimento penale; in subordine aveva invocato la risoluzione per inadempimento. Il venditore aveva contestato la domanda e chiamato in causa gli eredi del proprio dante causa, i quali avevano a loro volta contestato sia l'acquisto sia la circostanza che si trattasse delle statue trafugate. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva; la corte d'appello aveva invece riconosciuto la legittimazione della società ma aveva rigettato la pretesa per difetto di prova, ritenendo non dimostrati il furto delle statue, la corrispondenza tra i beni sottratti e quelli compravenduti, e la non libera alienabilità come beni ecclesiastici/culturali. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell'art. 1483 c.c. e dei principi sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che l'evizione fosse provata dal decreto di restituzione; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la sentenza d'appello non si fosse pronunciata compiutamente sulla garanzia per evizione e avesse trascurato circostanze decisive; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per asserita errata valutazione delle prove e omissione di elementi documentali, comprese deduzioni sulla culturalità/inalienabilità dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi investissero, in realtà, la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto compiuti dai giudici di merito, non censurabili in sede di legittimità. Ha valorizzato la motivazione della corte d'appello, secondo cui mancava prova del furto, della coincidenza tra le statue trafugate e quelle vendute, e della loro qualità di beni ecclesiastici non liberamente alienabili; inoltre ha osservato che la ricorrente aveva rinunciato a istanze istruttorie in primo grado e aveva chiesto tardivamente l'esibizione di atti del processo penale. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., chiarendo che tali norme non consentono di sindacare la mera valutazione del materiale probatorio. Ha anche precisato che, in materia di vendita di cose mobili di provenienza illecita, non si applica la disciplina della vendita di cosa altrui e, di conseguenza, non era corretto fondare la domanda sull'art. 1483 c.c.; ove i fatti fossero stati provati, la tutela corretta sarebbe stata la risoluzione per inadempimento del venditore. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato solo per descrivere il procedimento penale relativo alla provenienza illecita delle statue

  • art. 1479 c.c.

    invocato dalla ricorrente per ottenere la risoluzione e la tutela per evizione; la Corte ha escluso che fosse la norma corretta se non fosse stato provato il fatto storico della sottrazione e della corrispondenza dei beni

  • art. 1483 c.c.

    la Corte ha chiarito che la garanzia per evizione non era azionabile nei termini prospettati, perché la controversia, in presenza di vendita di cosa di provenienza illecita, andava eventualmente ricondotta all'inadempimento

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è stata omessa pronuncia, poiché la sentenza d'appello ha comunque deciso sulla domanda, sia pure sfavorevolmente

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione non può essere dedotta per contestare la sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali; non quando si censura il prudente apprezzamento delle prove

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame deve riguardare fatti storici o documenti, non argomenti motivazionali, ed è inoltre precluso in presenza di doppia conforme salvo specifica divergenza delle basi fattuali

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato solo per osservare che non era stato dedotto un vizio relativo al governo delle presunzioni, sicché la Corte non poteva rivalutare il ragionamento presuntivo

  • art. 2728 c.c.

    richiamato nel medesimo contesto delle presunzioni legali e semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel medesimo contesto delle presunzioni e dell'insindacabilità in cassazione del ragionamento fattuale non specificamente censurato

  • art. 1153 c.c.

    la Corte ha ricordato che l'eventuale acquisto della proprietà per possesso vale titolo non incide sulla qualificazione della tutela azionabile nei rapporti tra compratore e venditore

  • art. 12 d.lgs. n. 42/2004

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una presunzione di culturalità delle cose mobili appartenenti a enti ecclesiastici, ma la Corte ha rilevato che la questione non era decisiva rispetto al difetto di prova

  • art. 10 d.lgs. n. 42/2004

    invocato per affermare la culturalità dei beni; la Corte non ha accolto la deduzione perché mancava comunque la prova della corrispondenza tra i beni

  • l. n. 1089/1939

    richiamata in subordine dalla ricorrente per affermare l'inalienabilità dei beni trafugati

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta: è necessario denunciare un errore nell'interpretazione della norma o una reale falsa applicazione, non il mero dissenso sul fatto accertato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: uso di prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti di legge, oppure attribuzione di efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi; non basta lamentare che il giudice di merito abbia valutato le prove in modo sfavorevole.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di fatti storici o documenti decisivi, non la mancata considerazione di argomenti difensivi o di passaggi motivazionali; in presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Quando la domanda presuppone la prova della provenienza illecita di un bene mobile e della sua identità con quello acquistato, l'attore deve dimostrare tali fatti in modo puntuale; in difetto, il giudice può rigettare la domanda per carenza probatoria senza che ciò integri violazione di legge.
  • Nella vendita di cose mobili di provenienza illecita, se il venditore si è procurato la cosa in modo illecito o non prova di averne ignorato senza colpa la provenienza delittuosa, non è corretta l'applicazione della disciplina della vendita di cosa altrui; la tutela del compratore va piuttosto ricercata nei principi ordinari dell'inadempimento contrattuale.
  • L'eventuale recupero del bene da parte dell'autorità o la sua restituzione al proprietario originario non basta, da sola, a provare che il bene in contestazione sia proprio quello oggetto di precedente furto o sottrazione, se manca la prova della corrispondenza materiale e documentale tra i beni.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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