Cassazione Civile, Ordinanza n. 24435/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, conclusa il 2 febbraio 2018, di un immobile di proprietà della venditrice per il prezzo di euro 60.000. La venditrice, per il tramite dell'amministratrice di sostegno, ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto o, in subordine, il suo annullamento; il Tribunale ha accolto la domanda subordinata e ha annullato la compravendita per incapacità naturale della venditrice, decisione confermata dalla Corte d'appello. In cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse impropriamente bollato come inammissibili alcune difese riproposte, pur esaminandole poi nel merito; 2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., lamentando che il Tribunale avrebbe pronunciato l'annullamento per incapacità naturale sulla base di una causa petendi diversa da quella dedotta, essendo stata prospettata solo l'ipotesi di errore nella valutazione del prezzo e non l'incapacità naturale; 3) violazione dell'art. 428 c.c., contestando che fosse stata provata in modo rigoroso l'incapacità di intendere e di volere della venditrice, nonché la sua mala fede, e valorizzando elementi contrari come il comportamento del notaio, dei familiari e del ricorrente stesso; 4) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato nuova e quindi inammissibile la domanda di restituzione del prezzo di vendita, maggiorato delle spese di manutenzione, proposta per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'eventuale impropria qualificazione come inammissibili di alcune difese non avesse inciso sull'esito, poiché l'appello non era stato dichiarato inammissibile ma respinto, con conseguente difetto di interesse del ricorrente. Sul secondo motivo ha affermato che il thema decidendum comprendeva anche l'annullamento per incapacità naturale, perché i fatti costitutivi erano stati dedotti sin dall'atto introduttivo, ove si era prospettato lo sfruttamento dell'incapacità della venditrice e si era chiesto l'annullamento ex art. 1425 c.c. Sul terzo motivo ha ribadito che la prova dell'incapacità naturale deve essere rigorosa, ma il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito; nel caso concreto la Corte d'appello aveva valorizzato una perizia medica in sede penale, la condotta patrimoniale della venditrice temporalmente prossima alla cessione e l'enorme sproporzione tra prezzo di vendita e valore di mercato, ritenendo integrati sia l'incapacità sia il grave pregiudizio e la mala fede dell'acquirente. Sul quarto motivo ha confermato che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in appello è domanda nuova e quindi inammissibile. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1425 c.c.
È richiamato come base della domanda di annullamento per incapacità di una delle parti; la Corte considera ammissibile la domanda perché i fatti costitutivi erano già stati allegati nell'atto introduttivo.
art. 428 c.c.
Per l'annullamento del contratto per incapacità naturale occorre prova rigorosa dell'incapacità, del grave pregiudizio e della mala fede dell'altro contraente; l'apprezzamento degli elementi probatori spetta al giudice di merito.
art. 339 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per censurare la qualificazione dell'appello; la Corte rileva che l'eventuale impropria affermazione di inammissibilità non ha inciso sull'esito, essendo l'appello comunque respinto.
art. 342 c.p.c.
Invocato in relazione al contenuto dell'appello e alla pretesa tagliola dell'inammissibilità; la Corte non ravvisa una lesione decisiva perché il gravame è stato esaminato e respinto nel merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio perché l'annullamento per incapacità naturale rientrava nei fatti allegati e nella domanda originaria.
art. 113 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c.; non è ravvisata alcuna decisione fondata su causa petendi estranea alla domanda proposta.
art. 345 c.p.c.
La domanda di restituzione del prezzo proposta solo in appello è qualificata come domanda nuova e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la qualificazione impropria di alcune difese come inammissibili non determina di per sé cassazione se il gravame è stato comunque esaminato e respinto nel merito, mancando un concreto interesse a censurare un passaggio privo di effetti decisivi.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice qualifica la domanda in base ai fatti costitutivi già allegati dall'attore, anche se la domanda è stata inizialmente illustrata con una diversa impostazione giuridica.
- L'annullamento del contratto per incapacità naturale richiede una prova rigorosa dell'incapacità al momento dell'atto, del grave pregiudizio e della consapevolezza dell'altro contraente; tuttavia la valutazione delle prove e degli indizi è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o errori di diritto.
- Una marcata sproporzione tra prezzo pattuito e valore di mercato può costituire indizio rilevante sia del grave pregiudizio sia della mala fede dell'altro contraente, specie se inserita in un quadro fattuale complessivo coerente con la menomazione della capacità di autodeterminazione della parte debole.
- La domanda di restituzione delle prestazioni conseguente alla caducazione del contratto non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice in assenza di apposita domanda della parte interessata; se proposta per la prima volta in appello, essa integra domanda nuova ed è inammissibile.
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