Cassazione Civile, Ordinanza n. 24455/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'iscrizione a ruolo e dalla successiva cartella di pagamento emessa nei confronti del professionista che aveva apposto un visto di conformità ritenuto infedele su una dichiarazione Modello 730/2015, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione del contribuente assistito. L'Ufficio aveva richiesto al professionista l'imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, applicando il testo dell'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997 previgente alla modifica del 2019. Il professionista aveva impugnato la cartella sostenendo, da un lato, che la disciplina sopravvenuta fosse più favorevole e quindi imponesse il solo pagamento del 30% della maggiore imposta; dall'altro, che la competenza a contestare e irrogare la pretesa spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva formato il ruolo. In appello la CTR aveva rigettato entrambe le impugnazioni; in cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. a), mentre il professionista, con ricorso incidentale, ha insistito sul vizio di incompetenza funzionale e territoriale dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo, richiamando il comma 2 dello stesso art. 39 e la natura annullabile dell'atto emesso da organo incompetente.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ritenendo fondato il vizio di incompetenza dell'ufficio che aveva iscritto a ruolo la pretesa. In applicazione dell'orientamento già formatosi tra le stesse parti, afferma che la responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto l'atto era stato emanato da un ufficio diverso, la cartella è illegittima. La sentenza impugnata viene quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista nei termini indicati in motivazione. Restano assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità vengono compensate per la novità della questione e per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È il procedimento di controllo formale della dichiarazione del contribuente che ha dato origine alla pretesa fiscale poi trasfusa nel ruolo.
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La disposizione disciplina la responsabilità del soggetto che appone un visto di conformità infedele; la Corte richiama il testo previgente per affermare la natura anche punitiva della pretesa e il regime applicabile ratione temporis.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce la competenza a contestare e irrogare le violazioni alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è qualificata come funzionale e territoriale e non derogabile.
art. 13, d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Viene richiamato per identificare la fattispecie del visto di conformità relativo alla dichiarazione dei redditi resa con le modalità del CAAF.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso principale e nel primo motivo del ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio denunciato nel secondo motivo del ricorso incidentale per errori processuali nella decisione di merito.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce in modo specifico a un determinato ufficio dell'amministrazione finanziaria la competenza a contestare e irrogare una determinata sanzione o pretesa, l'atto emesso da un ufficio diverso è illegittimo e non può essere salvato per effetto di mere considerazioni di opportunità o economia procedimentale.
- La competenza prevista dall'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 per le violazioni relative al visto di conformità infedele è competenza funzionale e territoriale insieme, individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, e non può essere derogata.
- La responsabilità del professionista che rilascia un visto di conformità infedele, per la disciplina applicabile ratione temporis, non è una mera responsabilità restitutoria ma ha anche funzione punitiva, con conseguente rilevanza del regime speciale di competenza per l'irrogazione e l'iscrizione a ruolo.
- Se l'atto presupposto dell'esecuzione o della riscossione è viziato per incompetenza dell'ufficio che lo ha formato, la nullità o illegittimità dell'atto assorbente travolge gli atti successivi, rendendo superflui ulteriori esami sulle altre censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24425/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24432/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24434/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24435/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24437/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24463/2025 del 03/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →