Cassazione Civile, Ordinanza n. 24425/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Il procedimento riguarda la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 922/2024. In quella precedente decisione, pronunciata in una controversia originata da una domanda di concordato preventivo presentata da una società poi fallita, la Corte aveva accolto il secondo motivo del ricorso, cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia e disposto il rinvio della causa al Tribunale di Treviso in diversa composizione. Il difensore del fallimento ha chiesto la correzione perché, secondo il testo complessivo della decisione rescindente e la vicenda processuale ricostruita dalla stessa Corte, il giudice di rinvio effettivamente competente era il Tribunale di Vicenza, ufficio davanti al quale era stata incardinata l'originaria domanda di concordato e che aveva già pronunciato sulla questione in diversa composizione. La società in liquidazione ha depositato memoria difensiva nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto evidente il lapsus calami e ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha quindi disposto che, sia nella motivazione sia nel dispositivo dell'ordinanza n. 922/2024, l'indicazione del Tribunale di Treviso debba intendersi come Tribunale di Vicenza, precisando inoltre che la formula 'in diversa composizione' si riferisce al Tribunale di Vicenza. La Corte ha anche escluso la regolazione delle spese del procedimento e ha rilevato che il procedimento di correzione di errore materiale non è soggetto a contributo unificato.
Norme richiamate
udienza ex art. 173 l.fall.
richiamato come fase del sub-procedimento di concordato preventivo per atti di frode, nel cui contesto si collocavano gli eventi processuali descritti.
reclamo ex art 18 l. fall.
richiamato quale rimedio avverso la decisione del tribunale nel procedimento concorsuale.
art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ.
indicato come base per l'attuazione materiale della correzione da parte del cancelliere.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
la Corte afferma che il procedimento di correzione di errori materiali non è soggetto a contributo unificato e quindi la norma non opera.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il giudice può emendare il dispositivo o la motivazione quando l'inesattezza sia riconoscibile come mero lapsus calami dal tenore complessivo della decisione e dagli atti di causa, senza incidere sul contenuto sostanziale del decisum.
- L'individuazione del giudice di rinvio deve essere coerente con la ricostruzione processuale e con il dictum rescindente; se l'indicazione contenuta nel provvedimento è incompatibile con tali elementi, essa è suscettibile di correzione come errore materiale.
- Il procedimento di correzione di errori materiali non comporta, di regola, statuizione sulle spese e non è soggetto a contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24432/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24434/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24435/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24437/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24455/2025 del 03/09/2025
- ordinanza_civile · 3 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24463/2025 del 03/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →