Cassazione Civile, Ordinanza n. 24432/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura di materiale rotabile destinato a una gestione ferroviaria pubblica. In un primo giudizio la società fornitrice aveva chiesto il saldo del corrispettivo, mentre la controparte aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il ribaltamento della penale applicata dal concedente per ritardo nella consegna. Il Tribunale aveva rigettato la riconvenzionale perché, sulla base degli atti allora disponibili, non risultava definitivamente applicata dal concedente la penale presupposta dal contratto. Successivamente, dopo un lodo arbitrale non impugnato che aveva affermato la legittimità dell’applicazione della penale nei confronti del concedente, la concessionaria/subentrante ha nuovamente agito contro la fornitrice per ottenere il pagamento della penale e del maggior danno. Il ricorso per cassazione censura la sentenza d’appello per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e dei principi sul giudicato, sostenendo che il precedente rigetto non coprisse la nuova domanda, fondata su un fatto sopravvenuto: la definitiva applicazione della penale accertata solo successivamente nel giudizio arbitrale. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia esteso indebitamente il giudicato a una situazione diversa da quella decisa nel 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva ritenuto la nuova domanda preclusa dal giudicato formatosi sulla precedente decisione di rigetto. La Suprema Corte ha precisato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile con riferimento alla situazione di fatto esistente e considerata dal giudice al momento della decisione, ma non impedisce di far valere fatti sopravvenuti. Poiché il primo rigetto si fondava solo sulla mancanza, allora, della definitiva applicazione della penale, e poiché tale presupposto si è poi verificato in seguito al lodo arbitrale non impugnato, la successiva domanda di pagamento era proponibile. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’appello di Roma anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile, ma solo con riferimento alla situazione esistente e valutata dal giudice al momento della decisione; non impedisce la rilevanza di fatti sopravvenuti.
La definitività della decisione è richiamata per delimitare l'ambito del giudicato formale e i suoi effetti preclusivi, che non si estendono a una nuova domanda fondata su un presupposto successivamente maturato.
Massime di principio
- Il giudicato preclude la riproposizione della medesima domanda solo nei limiti della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione passata in giudicato; non copre i fatti sopravvenuti.
- Se una precedente pronuncia ha rigettato la domanda per difetto di un presupposto ancora mancante, la stessa domanda può essere riproposta quando quel presupposto si sia successivamente verificato.
- L'identità tra due domande va valutata in relazione alla causa petendi effettiva: non vi è preclusione quando il nuovo giudizio è fondato su un evento sopravvenuto e autonomo rispetto a quello già scrutinato.
- Un accertamento negativo pronunciato allo stato degli atti non impedisce, di per sé, una successiva azione se l'assetto fattuale sottostante muta dopo il giudicato.
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