Cassazione Civile, Ordinanza n. 20151/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un privato aveva subito l'occupazione illegittima di un proprio suolo con sovrastanti fabbricati, poi destinati a un'opera pubblica effettivamente realizzata. Il giudice civile aveva riconosciuto il risarcimento del danno per la perdita del complesso immobiliare; sulla somma corrisposta era stata operata una trattenuta IRPEF del 20% ai sensi della L. n. 413 del 1991. Il contribuente aveva quindi chiesto il rimborso dell'imposta ritenuta non dovuta, sostenendo che il bene espropriato fosse in realtà un fabbricato con area pertinenziale, dunque non assoggettabile a imposizione come suolo edificabile. L'Agenzia non si era pronunciata e il silenzio era stato impugnato. In appello l'Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione favorevole al contribuente. In Cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per non aver rilevato l'inammissibilità dell'appello, notificato in forma incompleta e mancante di pagine; 2) ulteriore nullità per carenza dei requisiti essenziali dell'atto di appello; 3) violazione della disciplina fiscale sulla tassazione delle indennità/risarcimenti da espropriazione e omesso esame del fatto che il bene espropriato sarebbe stato un fabbricato con area pertinenziale; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non aver accolto almeno parzialmente la domanda di rimborso in relazione alle somme che, secondo la stessa Amministrazione, dovevano essere escluse dall'imposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla notificazione incompleta dell'appello e erronea la tesi della CTR secondo cui la censura avrebbe richiesto querela di falso. La Cassazione ha affermato che la contestazione della difformità tra atto notificato e originale può essere proposta senza querela di falso e che il giudice di merito deve verificare se l'incompletezza della copia abbia effettivamente compromesso il diritto di difesa del destinatario, eventualmente disponendo la rimessione in termini. Sono rimasti assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per vizi della notificazione dell'atto di appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
artt. 22 e 27 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello notificato in modo incompleto e per contestare la regolarità della notifica nel processo tributario
artt. 27 e 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati per affermare che l'appello incompleto sarebbe privo dei requisiti essenziali e quindi inammissibile
art. 11, commi da 5 a 9, L. n. 413 del 1991
richiamato quale disciplina fiscale applicabile alla tassazione delle somme corrisposte a titolo risarcitorio/espropriativo
risoluzione Ministero delle Finanze n. 7/35 del 21.7.1993
richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla non imponibilità di alcune somme
circolare n. 194 del 24.7.1998
richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi interpretativa sulla base imponibile
richiamato per sostenere che il bene fosse un fabbricato con pertinenze
richiamato nel quadro della qualificazione del bene ai fini fiscali
art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per la qualificazione reddituale delle somme percepite
invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato come norma di apertura del processo tributario
richiamato in relazione alla tassabilità delle somme risarcitorie
richiamati dalla Corte nel ricordare che la nullità della notifica può essere sanata e che, ove necessario, va rinnovata la notifica dell'atto
art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla Corte per affermare che l'inammissibilità colpisce solo la difformità sostanziale idonea a impedire la comprensione dell'atto e a ledere il diritto di difesa
art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato in combinazione con l'art. 22, comma 3, per il regime dell'atto di appello nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, la contestazione della difformità tra l'atto di appello notificato e l'originale depositato non richiede querela di falso quando si deduce che la copia ricevuta dal destinatario sia incompleta o mancante di pagine; il problema attiene alla validità della notificazione e alla tutela del diritto di difesa, non alla fede privilegiata dell'ufficiale notificatore sulla completezza intrinseca dell'atto.
- La presunzione di conformità tra originale e copia notificata viene meno se il destinatario produce una copia incompleta; il giudice deve allora verificare in concreto se la difformità sia sostanziale e tale da impedire la comprensione dei motivi dell'impugnazione e la piena difesa dell'appellato.
- L'incompletezza della copia notificata determina inammissibilità o nullità dell'impugnazione solo quando sia effettivamente idonea a rendere incerti petitum e causa petendi o a comprimere il diritto di difesa; irregolarità meramente formali o non decisive non comportano tale effetto.
- Se la parte appellata si è comunque costituita, il giudice, accertata l'eventuale incompletezza dell'atto notificato, deve valutare se disporre la rimessione in termini per consentire un pieno esercizio del diritto di difesa, prima di trarre conseguenze processuali estreme.
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