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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20151/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un privato aveva subito l'occupazione illegittima di un proprio suolo con sovrastanti fabbricati, poi destinati a un'opera pubblica effettivamente realizzata. Il giudice civile aveva riconosciuto il risarcimento del danno per la perdita del complesso immobiliare; sulla somma corrisposta era stata operata una trattenuta IRPEF del 20% ai sensi della L. n. 413 del 1991. Il contribuente aveva quindi chiesto il rimborso dell'imposta ritenuta non dovuta, sostenendo che il bene espropriato fosse in realtà un fabbricato con area pertinenziale, dunque non assoggettabile a imposizione come suolo edificabile. L'Agenzia non si era pronunciata e il silenzio era stato impugnato. In appello l'Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione favorevole al contribuente. In Cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per non aver rilevato l'inammissibilità dell'appello, notificato in forma incompleta e mancante di pagine; 2) ulteriore nullità per carenza dei requisiti essenziali dell'atto di appello; 3) violazione della disciplina fiscale sulla tassazione delle indennità/risarcimenti da espropriazione e omesso esame del fatto che il bene espropriato sarebbe stato un fabbricato con area pertinenziale; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non aver accolto almeno parzialmente la domanda di rimborso in relazione alle somme che, secondo la stessa Amministrazione, dovevano essere escluse dall'imposizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla notificazione incompleta dell'appello e erronea la tesi della CTR secondo cui la censura avrebbe richiesto querela di falso. La Cassazione ha affermato che la contestazione della difformità tra atto notificato e originale può essere proposta senza querela di falso e che il giudice di merito deve verificare se l'incompletezza della copia abbia effettivamente compromesso il diritto di difesa del destinatario, eventualmente disponendo la rimessione in termini. Sono rimasti assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per vizi della notificazione dell'atto di appello

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • artt. 22 e 27 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello notificato in modo incompleto e per contestare la regolarità della notifica nel processo tributario

  • artt. 27 e 53 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per affermare che l'appello incompleto sarebbe privo dei requisiti essenziali e quindi inammissibile

  • art. 11, commi da 5 a 9, L. n. 413 del 1991

    richiamato quale disciplina fiscale applicabile alla tassazione delle somme corrisposte a titolo risarcitorio/espropriativo

  • risoluzione Ministero delle Finanze n. 7/35 del 21.7.1993

    richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla non imponibilità di alcune somme

  • circolare n. 194 del 24.7.1998

    richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi interpretativa sulla base imponibile

  • art. 817 c.c.

    richiamato per sostenere che il bene fosse un fabbricato con pertinenze

  • art. 2 D.Lgs. n. 504 del 1992

    richiamato nel quadro della qualificazione del bene ai fini fiscali

  • art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per la qualificazione reddituale delle somme percepite

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma di apertura del processo tributario

  • art. 81 TUIR

    richiamato in relazione alla tassabilità delle somme risarcitorie

  • artt. 156 e 291 c.p.c.

    richiamati dalla Corte nel ricordare che la nullità della notifica può essere sanata e che, ove necessario, va rinnovata la notifica dell'atto

  • art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla Corte per affermare che l'inammissibilità colpisce solo la difformità sostanziale idonea a impedire la comprensione dell'atto e a ledere il diritto di difesa

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in combinazione con l'art. 22, comma 3, per il regime dell'atto di appello nel processo tributario

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la contestazione della difformità tra l'atto di appello notificato e l'originale depositato non richiede querela di falso quando si deduce che la copia ricevuta dal destinatario sia incompleta o mancante di pagine; il problema attiene alla validità della notificazione e alla tutela del diritto di difesa, non alla fede privilegiata dell'ufficiale notificatore sulla completezza intrinseca dell'atto.
  • La presunzione di conformità tra originale e copia notificata viene meno se il destinatario produce una copia incompleta; il giudice deve allora verificare in concreto se la difformità sia sostanziale e tale da impedire la comprensione dei motivi dell'impugnazione e la piena difesa dell'appellato.
  • L'incompletezza della copia notificata determina inammissibilità o nullità dell'impugnazione solo quando sia effettivamente idonea a rendere incerti petitum e causa petendi o a comprimere il diritto di difesa; irregolarità meramente formali o non decisive non comportano tale effetto.
  • Se la parte appellata si è comunque costituita, il giudice, accertata l'eventuale incompletezza dell'atto notificato, deve valutare se disporre la rimessione in termini per consentire un pieno esercizio del diritto di difesa, prima di trarre conseguenze processuali estreme.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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