Cassazione Civile, Ordinanza n. 35908/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e il conseguente debito per contributi minimi relativi agli anni 2009-2010. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della cassa contro la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione d'ufficio del professionista e insussistente il debito contributivo. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina primaria e regolamentare sulla previdenza dei geometri, sostenendo che le modifiche normative richiamate non escludessero il potere della cassa di stabilire chi sia obbligato all'iscrizione e alla contribuzione; (2) falsa applicazione delle norme sulla contribuzione minima e sui presupposti iscrittivi, deducendo che la contribuzione solidale dovesse gravare su tutti gli iscritti all'albo e che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato il requisito dell'iscrizione; (3) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che l'iscrizione d'ufficio fosse legittima e che spettasse al professionista dimostrare le condizioni per sottrarsi all'obbligo contributivo, senza che l'omissione della dichiarazione di non esercizio potesse rendere illegittima l'iscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, richiamando un precedente specifico in materia di cassa dei geometri. Ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; è irrilevante che l'attività sia svolta solo occasionalmente o che non vi sia produzione di reddito, e non basta la mera iscrizione ad altra gestione INPS per escludere gli obblighi verso la previdenza di categoria. Ha inoltre precisato che la disciplina regolamentare della cassa può prevedere condizioni per derogare alla presunzione di esercizio della professione, e che tali condizioni devono essere rispettate per sottrarsi all'obbligo contributivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulla questione della prescrizione, rimasta assorbita nei gradi di merito, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
D.Lgs. 509/1994, artt. 1 e ss.
richiamato per la disciplina di trasformazione e autonomia regolamentare delle casse previdenziali privatizzate.
evocato tra le fonti che disciplinano il sistema previdenziale e la cornice normativa della cassa.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
richiamato tra le norme che incidono sul quadro previdenziale di riferimento.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'iscrizione e contribuzione.
richiamato quale norma di sistema in tema di previdenza professionale.
art. 1 L. 37/1967
considerato dalla ricorrente come norma sui presupposti di iscrizione alla cassa dei geometri.
richiamati come base normativa del regime di iscrizione e contribuzione della categoria.
art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. approvato con D.M. 27.02.2003
ritenuto legittimo e idoneo a regolare le condizioni per l'obbligo di iscrizione e per le deroghe alla presunzione di attività professionale.
art. 38 Cost.
richiamato in funzione di parametro costituzionale della tutela previdenziale.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003
invocato nel quadro della disciplina della contribuzione previdenziale di categoria.
richiamato per sostenere la corretta ripartizione dell'onere della prova in ordine ai presupposti dell'iscrizione e dell'esonero contributivo.
Massime di principio
- In tema di cassa previdenziale professionale, l'iscrizione all'albo può costituire di per sé presupposto sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e per il pagamento del contributo minimo, salvo che il regolamento della cassa preveda specifiche condizioni derogatorie.
- L'esercizio occasionale della professione e la mancata produzione di reddito non escludono, da soli, l'obbligo contributivo verso la cassa di categoria, quando la disciplina applicabile fonda l'obbligo sulla mera iscrizione all'albo.
- La mera iscrizione a un'altra gestione previdenziale generale non è automaticamente incompatibile con gli obblighi contributivi verso la previdenza professionale di categoria.
- Le norme regolamentari della cassa, se legittimamente adottate nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento, possono stabilire modalità e condizioni per superare la presunzione di esercizio della professione derivante dall'iscrizione all'albo.
- Chi intenda sottrarsi all'obbligo contributivo deve dimostrare la sussistenza delle condizioni esonerative previste dalla disciplina della cassa; la mancata dichiarazione richiesta dal regolamento può incidere sulla legittimità dell'esonero, non sull'astratta esistenza del potere di iscrizione d'ufficio.
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