Cassazione Civile, Ordinanza n. 27826/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della polizia tributaria con rinvenimento di documentazione extracontabile relativa al personale e di operazioni intracomunitarie ritenute non autorizzate, l’amministrazione finanziaria notificava alla società distinti avvisi di accertamento per IVA e maggiori redditi, nonché un atto di contestazione per l’irrogazione della sanzione ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, riferita a ritenute non versate nell’anno 2013. La società impugnava il solo atto sanzionatorio; in primo grado il ricorso veniva respinto, mentre in appello la CTR riformava integralmente la decisione, ritenendo tempestivo l’appello della contribuente e soprattutto escludendo la possibilità di applicare sanzioni collegate a una violazione che reputava non più sussistente, perché un precedente avviso di accertamento presupposto era stato annullato con sentenza passata in giudicato. L’Agenzia delle entrate ricorreva in cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 21, 49 e 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327 c.p.c., sostenendo che l’appello della società fosse tardivo perché il termine per impugnare la sentenza di primo grado, computata la sospensione semestrale per la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, non poteva ulteriormente cumularsi con la sospensione feriale; (2) violazione dell’art. 2909 c.c., deducendo che il giudicato favorevole alla società riguardava un diverso avviso di accertamento, relativo alle operazioni intracomunitarie non autorizzate, mentre l’atto sanzionatorio oggetto del presente giudizio derivava dal distinto rilievo dell’omesso versamento di ritenute su compensi non dichiarati, sul quale non era formato alcun giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestivo l’appello della società perché la sospensione semestrale prevista per la definizione agevolata delle liti fiscali si cumula con la sospensione per emergenza Covid-19, e il termine risultante ricadeva nel periodo di sospensione emergenziale, con conseguente proroga al 18 giugno 2020; l’appello notificato l’8 giugno 2020 era quindi tempestivo. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudicato richiamato dalla CTR riguardava un diverso atto impositivo, relativo alle operazioni intracomunitarie non autorizzate, e non il distinto presupposto dell’atto sanzionatorio per ritenute non versate; pertanto non esisteva alcuna preclusione ex art. 2909 c.c. all’esercizio del potere sanzionatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
sanzione ... riferita alle ritenute non versate
norma sanzionatoria richiamata quale base dell’atto di contestazione impugnato.
artt. 21, 49 e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati per censurare la ritenuta tempestività dell’appello nel processo tributario.
invocato per il termine lungo di impugnazione della sentenza di primo grado.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. n. 136/2018
sospensione ... ai fini della possibile definizione agevolata delle liti fiscali
la sospensione semestrale per la definizione agevolata si cumula con la sospensione emergenziale Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta assorbita.
il giudicato preclude solo la riproposizione della medesima questione/atto già deciso, non atti diversi o diversi presupposti impositivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sospensione semestrale dei termini prevista per la definizione agevolata delle liti fiscali non si cumula con la sospensione feriale, ma può cumularsi con la sospensione dei termini disposta per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Quando il termine di impugnazione, già prorogato per effetto della disciplina emergenziale, cade nel periodo di sospensione Covid-19, esso deve intendersi ulteriormente prorogato fino alla cessazione della sospensione stessa.
- Il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. opera solo rispetto al medesimo atto o alla medesima questione già decisa; non può essere esteso a un diverso avviso di accertamento o a un distinto presupposto sanzionatorio.
- Per escludere il potere sanzionatorio dell’amministrazione occorre verificare con precisione l’identità tra il titolo o il presupposto oggetto del giudicato e quello posto a base dell’atto impugnato; in difetto di tale identità, il giudicato non è opponibile.
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