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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27689/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Una società aveva stipulato con un Ministero un appalto per la fornitura di cucine campali; successivamente aveva conferito l'azienda, con i relativi contratti, a un trust che aveva eseguito la fornitura ed emesso la fattura. Prima del pagamento, l'amministrazione appaltante aveva attivato la procedura di verifica ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973 e la concessionaria della riscossione aveva pignorato presso terzi il credito, indicando come debitore esecutato la società originaria, così trattenendo/incamerando il corrispettivo dovuto al trust. Dopo la dichiarazione di fallimento della società e il rientro dei beni del trust nella massa fallimentare, il curatore aveva chiesto la restituzione della somma, invocando l'indebito soggettivo ex latere accipientis ai sensi dell'art. 1189 c.c. e, in subordine, la revocatoria fallimentare. In appello la domanda era stata accolta a favore della concessionaria, ritenuta non effettiva accipiens ma mero soggetto incaricato della riscossione e tenuto a riversare le somme agli enti creditori. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha censurato: la dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; la mancata considerazione delle difese degli enti chiamati in causa; la violazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973; la violazione degli artt. 1188 e 1189 c.c. e degli artt. 21, 22, 23 e 26 d.lgs. 112/1999, sostenendo che la concessionaria fosse legittimata sostanzialmente a ricevere il pagamento e che non vi fosse prova del riversamento agli enti impositori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto né indicato il contenuto dell'atto di appello; ha dichiarato assorbito il terzo motivo, strettamente collegato. Ha poi ritenuto infondati il quarto, quinto e sesto motivo: nel giudizio di ripetizione di somme indebitamente riscosse a mezzo ruolo la legittimazione passiva spetta, in linea generale, all'ente creditore e non al concessionario, che opera come adiectus solutionis causa; nel caso concreto, inoltre, la concessionaria aveva chiamato in causa gli enti creditori ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/1999, così evitando di rispondere dell'esito della lite. La Corte ha escluso che gli artt. 22 e 26 d.lgs. 112/1999 potessero fondare la pretesa restitutoria contro il concessionario, poiché disciplinano i rapporti interni tra concessionario ed ente creditore e qualificano il primo come soggetto incaricato del pagamento/anticipazione, non come effettivo accipiens in senso sostanziale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1188 c.c.

    Il soggetto incaricato o autorizzato dal creditore a ricevere il pagamento opera come destinatario del pagamento in via funzionale, ma la norma non muta la titolarità sostanziale del credito oggetto di contestazione.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'indebito soggettivo ex latere accipientis, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito ha natura restitutoria e va indirizzata contro il soggetto che sia effettivo destinatario del pagamento privo di causa.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata; la specificità va commisurata alla motivazione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, con trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti per la censura proposta.

  • art. 39 d.lgs. 112/1999

    Il concessionario che chiama in causa l'ente creditore si tutela rispetto alla responsabilità per l'esito della lite; il mancato assolvimento di tale onere può ricadere sul concessionario.

  • art. 21 d.lgs. 112/1999

    Evocato dalla parte ricorrente quale base dell'incasso, ma non ritenuto idoneo a fondare la legittimazione sostanziale passiva del concessionario nella ripetizione dell'indebito.

  • art. 22 d.lgs. 112/1999

    La norma disciplina i termini di riversamento delle somme riscosse nei rapporti interni tra concessionario ed ente creditore e non regola il rimborso verso il contribuente/debitore.

  • art. 26 d.lgs. 112/1999

    In tema di rimborso di somme riconosciute indebite, il concessionario è un mero incaricato del pagamento che anticipa le somme per conto dell'ente creditore; la norma non attribuisce al concessionario la qualità di effettivo accipiens verso il solvens.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    La procedura di verifica prima del pagamento da parte della P.A. è richiamata come antecedente fattuale, ma non incide sulla soluzione della legittimazione passiva nella domanda di ripetizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di somme indebitamente riscosse a mezzo ruolo, la legittimazione passiva spetta di regola all'ente creditore titolare del credito e non al concessionario della riscossione, il quale riceve il pagamento come soggetto incaricato dal creditore.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito conserva natura restitutoria: occorre individuare il reale destinatario del pagamento privo di causa, non il mero intermediario della riscossione.
  • Le norme del d.lgs. 112/1999 che disciplinano riversamento e rimborso operano sul piano dei rapporti interni tra concessionario ed ente impositore e non spostano, di per sé, la legittimazione sostanziale passiva verso il debitore.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede il rispetto del principio di autosufficienza e la trascrizione o puntuale indicazione degli atti rilevanti; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La specificità dei motivi di appello va valutata in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado: quando questa è generica o tautologica, può essere sufficiente riproporre in modo chiaro le ragioni già esposte in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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