Cassazione Civile, Ordinanza n. 27687/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un notaio aveva presentato istanza di rimborso IRAP per l'anno d'imposta 2015, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo di non essere soggetto a IRAP per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP e, dopo il rigetto, appello alla CTR, che aveva confermato il diniego del rimborso. In cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 47 della legge notarile, per avere la CTR ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione senza escludere la non assoggettabilità del notaio all'IRAP in assenza dei relativi presupposti; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla specifica doglianza relativa all'irrilevanza dei dipendenti dello studio notarile nel potenziamento dell'attività; 3) ulteriore nullità per omessa pronuncia sulla pretesa impropria lettura dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per erronea interpretazione del concetto di organizzazione e, quindi, di autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminandoli congiuntamente perché tutti attinenti alla sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ha ribadito che, nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda; l'Amministrazione può difendersi in modo ampio, anche in appello, sulle circostanze che escludono il rimborso. Quanto al merito, ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sull'autonoma organizzazione e ha ritenuto corretta la motivazione della CTR, che aveva valorizzato l'apporto di dieci dipendenti, la presenza di mezzi strumentali di rilievo economico, le spese sostenute e i compensi a terzi (commercialista e avvocato), elementi idonei a integrare un apparato organizzativo distinto dalla persona del professionista. Ne è conseguito il rigetto del ricorso con condanna alle spese e ai conseguenti oneri processuali.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma posta a base della domanda di rimborso del tributo indebitamente versato o ritenuto tale dal contribuente.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
il presupposto dell'IRAP per i professionisti è l'esistenza di un'autonoma organizzazione, da accertarsi in fatto dal giudice di merito; ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale.
art. 47 della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89
richiamato dal ricorrente per sostenere la peculiarità dell'attività notarile, ma non ritenuto ostativo alla soggezione a IRAP in presenza di autonoma organizzazione.
art. 112 c.p.c.
la Corte ha esaminato le censure di omessa pronuncia, ritenendole infondate perché la CTR aveva comunque affrontato il tema centrale dell'autonoma organizzazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza; i motivi sono stati ricondotti a tali vizi ma ritenuti infondati.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel quadro delle difese ampie dell'Amministrazione nel giudizio di rimborso; non impedisce di eccepire in appello le falle del ricorso originario perché attinenti al thema decidendum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 49, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel passaggio che definisce i soggetti esercenti arti o professioni potenzialmente assoggettabili a IRAP se dotati di autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sia formale sia sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; l'Amministrazione può contestare liberamente tali fatti, anche in appello, salvo giudicato interno e principio di non contestazione.
- Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione non va intesa in senso soggettivo, ma come apparato esterno e distinto dalla persona del professionista, risultante dall'impiego non occasionale di lavoro altrui oppure di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'attività.
- La verifica dell'autonoma organizzazione è un accertamento di merito insindacabile in cassazione se congruamente motivato; è sufficiente che il giudice valorizzi elementi fattuali quali numero dei dipendenti, rilevanza dei mezzi strumentali, entità delle spese e compensi a terzi.
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata, pur in forma sintetica, abbia comunque deciso il nucleo decisivo della controversia e affrontato il punto controverso oggetto di censura.
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