Cassazione Civile, Ordinanza n. 27688/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Un soggetto aveva proposto in primo grado azione di simulazione assoluta della vendita di due immobili, effettuata in favore del de cuius, per sostenere che l'alienazione fosse stata posta in essere al solo fine di sottrarre i beni ai creditori e che, una volta risanata la propria posizione debitoria, il beneficiario non avesse poi ritrasferito gli immobili. Nel corso del giudizio era intervenuta la dichiarazione di fallimento della società e del socio accomandatario, con fallimento in ripercussione del defunto. Il tribunale aveva accolto la domanda; in appello il fallimento aveva dedotto che il processo si era automaticamente interrotto per effetto del fallimento e che tutti gli atti successivi, compresa la sentenza, erano nulli e inopponibili alla massa, chiedendo anche la declaratoria di estinzione o, in subordine, la rinnovazione del giudizio con il contraddittorio integro. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per asserita carenza di legittimazione del curatore. In cassazione il fallimento ha proposto cinque motivi: nullità della motivazione per apparenza; violazione delle norme sulla successione e sulla legittimazione processuale; violazione delle norme sull'interruzione automatica del processo per fallimento; nullità della sentenza per mancato rilievo dell'interruzione e per omesso esame; omessa pronuncia sui motivi di appello.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione sulla notificazione del ricorso, ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, assorbendo il quinto. Ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata all'esito di un processo che, per effetto del fallimento, era automaticamente interrotto e non poteva proseguire validamente; ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d'appello, rilevando che il processo non poteva essere proseguito. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 143 c.p.c.
notifica personalmente al destinatario
consente la notificazione personale quando non sia possibile eseguire la notifica presso il procuratore costituito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
la censura di nullità per motivazione apparente è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione costituzionalmente rilevante del minimo costituzionale.
art. 156 comma 2 c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per vizio della motivazione.
art. 588 c.c.
invocato per sostenere gli effetti della successione nella posizione giuridica del de cuius da parte delle eredi.
art. 299 c.p.c.
richiamato insieme alle norme fallimentari per affermare l'interruzione automatica del processo a seguito del fallimento.
art. 304 c.p.c.
le nullità degli atti successivi all'evento interruttivo colpiscono anche la sentenza pronunciata dopo la prosecuzione irregolare del processo.
art. 305 c.p.c.
il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione.
art. 43 l.fall.
la dichiarazione di fallimento comporta l'interruzione automatica del processo; il curatore può far valere la nullità degli atti successivi se la prosecuzione è avvenuta in modo irrituale.
art. 42 comma 1 l.fall.
richiamato per lo spossessamento del fallito e il trasferimento della gestione patrimoniale al curatore.
art. 11 l.fall.
consente il fallimento post mortem del socio accomandatario entro il termine previsto.
art. 147 comma 2 l.fall.
richiamato per il fallimento in ripercussione del defunto.
art. 52 l.fall.
dalla dichiarazione di fallimento le pretese sui beni del fallito devono essere fatte valere nel rito dell'accertamento del passivo.
art. 93 ss. l.fall.
il credito o diritto vantato doveva essere azionato mediante domanda di insinuazione al passivo.
art. 111 c.p.c.
non ricorreva successione a titolo particolare o universale idonea a fondare la legittimazione processuale secondo la corte d'appello, ma la cassazione ha escluso tale impostazione.
art. 157 c.p.c.
le nullità derivanti dalla mancata interruzione sono relative e rilevabili solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo.
art. 176 comma 2 c.p.c.
se l'evento interruttivo è dichiarato in udienza, la conoscenza decorre da quel momento.
art. 382 comma 3 c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
non è dovuto l'ulteriore contributo unificato per effetto dell'esito della lite.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento determina l'interruzione automatica del processo, anche se il giudice non la dichiara tempestivamente; la prosecuzione successiva è irrituale e determina la nullità degli atti compiuti dopo l'evento interruttivo, compresa la sentenza.
- La nullità conseguente alla mancata interruzione è una nullità relativa: può essere fatta valere solo dalla parte incisa dall'evento interruttivo e non dalle altre parti che non subiscono pregiudizio diretto.
- Il curatore fallimentare è legittimato a impugnare la sentenza emessa in un processo proseguito dopo l'interruzione automatica, non già quale successore processuale della parte originaria, ma per far valere l'inopponibilità alla massa degli atti compiuti irritualmente.
- Quando, dopo la dichiarazione di fallimento, il diritto azionato attiene a rapporti patrimoniali del fallito, la pretesa deve essere fatta valere nel concorso mediante accertamento del passivo; la prosecuzione del giudizio ordinario è improcedibile.
- La mancanza di una motivazione solo apparente ricorre esclusivamente quando il percorso argomentativo del giudice non sia percepibile neppure in minima misura; non basta che la motivazione sia ritenuta insufficiente o non condivisibile.
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