Cassazione Civile, Ordinanza n. 27695/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino del Gambia, aveva chiesto al Tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, della protezione umanitaria e dell'asilo costituzionale, assumendo di essere fuggito dal Paese nel gennaio 2016 per il timore di essere arrestato in relazione a una presunta sottrazione di denaro ai danni del proprietario dell'albergo presso cui lavorava. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande ritenendo il racconto non credibile e insussistenti i presupposti delle forme di tutela invocate. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e ss.; la violazione di varie disposizioni in tema di protezione umanitaria e di divieto di respingimento/espulsione, oltre a omesso esame di fonti informative e travisamento dei fatti; infine il mancato esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria e l'omessa comparazione tra la situazione personale in Italia e quella del Paese di origine. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che il giudice di merito aveva svolto una valutazione di non credibilità sorretta da specifiche ragioni (genericità e contraddizioni del racconto) non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, e che, in presenza di inattendibilità del narrato, non era necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Quanto alla protezione umanitaria, la Corte ha ribadito che la vulnerabilità deve essere allegata in modo concreto e correlata alla vicenda personale del richiedente, non potendo fondarsi su un esame astratto della situazione del Paese di origine; ha inoltre rilevato che i motivi non specificavano in modo puntuale il pericolo dedotto né la sua derivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il decreto del Tribunale di Firenze che aveva rigettato tutte le domande di protezione internazionale e umanitaria. Ha ritenuto inammissibili sia la censura sulla valutazione di credibilità del racconto, perché diretta a una mera rivalutazione del merito, sia le doglianze sulla protezione umanitaria, perché prive della necessaria specificità e non collegate a una vulnerabilità personale concreta. Non essendosi costituito tempestivamente il Ministero, non è stata liquidata alcuna spesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
La credibilità del racconto del richiedente deve essere valutata secondo i criteri legali e generali di coerenza interna, esterna e razionalità della vicenda narrata.
art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
Se il racconto è giudicato inattendibile, non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio officioso ai fini della protezione sussidiaria nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure di legittimità devono rientrare nei limiti del vizio di violazione di legge o del vizio motivazionale; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 5, sesto comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La protezione umanitaria presuppone una situazione di vulnerabilità personale concretamente allegata e collegata alla vicenda individuale del richiedente.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
L'espulsione o il respingimento sono vietati quando lo straniero corra rischi gravi nel Paese di origine, ma il rischio deve essere allegato in modo specifico e concreto.
art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice non esonera il richiedente dall'onere di allegare compiutamente i fatti posti a base della domanda.
art. 10 Cost.
L'asilo costituzionale non può essere riconosciuto in assenza di allegazioni specifiche e di un effettivo quadro di vulnerabilità o rischio individuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze.
- Quando il racconto del richiedente è ritenuto inattendibile per ragioni specifiche e motivate, il giudice non è tenuto a sviluppare ulteriori approfondimenti istruttori officiosi ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle ipotesi che presuppongono i fatti narrati.
- La protezione umanitaria richiede l'allegazione di una vulnerabilità individuale concreta, riferita alla storia personale del richiedente, non essendo sufficiente un richiamo generico alle condizioni del Paese di origine o a una situazione socio-economica astratta.
- Nei giudizi in materia di protezione internazionale, il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il fatto decisivo omesso e il rischio dedotto; la doglianza è inammissibile se resta generica o si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione del merito.
- Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si innesta sull'allegazione compiuta dei fatti da parte del richiedente e non supplisce alla mancata specificazione del pericolo o della condizione di vulnerabilità.
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