Cassazione Civile, Ordinanza n. 27690/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche stipulato tra una società appaltatrice poi fallita e la stazione appaltante pubblica. Dopo il fallimento dell'appaltatrice, la curatela aveva chiesto che l'amministrazione consegnasse il cantiere per la prosecuzione dei lavori con l'intervento di imprese subappaltatrici; la mancata consegna aveva dato luogo a domande risarcitorie per mancato utile e per l'immobilizzo di attrezzature e impianti, oltre alla riproposizione di somme portate a riserva. Una società cessionaria del credito era intervenuta sostenendo di essere subentrata nei crediti della fallita e delle subappaltatrici. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo in parte la pretesa, escludendo che il credito risarcitorio da inadempimento fosse compreso nella cessione e ritenendo tardive le riserve. Nel ricorso per cassazione la cessionaria ha censurato: 1) il diniego del risarcimento del mancato utile, sostenendo che il danno fosse quantificabile anche equitativamente e che la normativa sugli appalti pubblici consenta il computo presuntivo dell'utile; 2) l'erronea esclusione della sua legittimazione/ titolarità del credito risarcitorio, deducendo violazione dei criteri di interpretazione del contratto e omesso esame delle clausole che cedono tutti i crediti a qualunque titolo; 3) la ritenuta tardività delle riserve e la qualificazione degli ordini di servizio come sospensione parziale. Il fallimento dell'appaltatrice ha proposto ricorso incidentale contro le stesse statuizioni, insistendo sul riconoscimento del danno e sulla correttezza delle riserve. La stazione appaltante ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo errata sia la negazione del risarcimento da mancato utile sia l'interpretazione restrittiva del contratto di cessione del credito, che invece comprendeva anche i crediti risarcitori da inadempimento. Ha invece respinto il terzo motivo sulla tardività delle riserve, confermando che, nei pubblici appalti, l'onere di iscrivere riserva sorge quando il fatto lesivo diviene obiettivamente apprezzabile, anche per sospensioni parziali o ordini di lavorazione selettivi. È stato rigettato il ricorso incidentale del fallimento dell'appaltatrice. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1226 c.c.
consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne con precisione l'ammontare, specie per il mancato utile non conseguito per effetto dell'inadempimento della stazione appaltante.
art. 1223 c.c.
richiamato per la struttura del risarcimento del danno da inadempimento, comprensivo di perdita subita e mancato guadagno.
art. 2056 c.c.
applicato, per rinvio, ai criteri di liquidazione del danno risarcibile.
art. 34, comma 2, lett. d), d.P.R. 554/1999
richiamato come parametro normativo utile alla stima dell'utile d'impresa e del danno da mancata esecuzione dei lavori.
art. 34, comma 4, d.P.R. 554/1999
indica la percentuale del 10% quale utile dell'appaltatore ai fini della stima sommaria dell'intervento, utilizzabile come criterio di liquidazione del lucro cessante.
art. 81 l.f.
la Corte d'appello ne aveva fatto applicazione ritenuta erronea; la Cassazione conferma il superamento di tale impostazione nella ricostruzione del rapporto contrattuale e risarcitorio.
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto di cessione deve partire dal senso letterale delle clausole e non può espungere dalla formula ampia i crediti risarcitori senza un valido fondamento.
art. 1363 c.c.
le clausole vanno lette complessivamente e in connessione tra loro; la Corte censura la lettura atomistica della Corte d'appello.
art. 53 r.d. 25 maggio 1895 n. 350
impone all'appaltatore l'onere di contestare tempestivamente i fatti potenzialmente dannosi mediante riserva.
art. 54 r.d. 25 maggio 1895 n. 350
regola l'iscrizione delle riserve nei pubblici appalti e il momento in cui esse devono essere formulate.
art. 64 r.d. 25 maggio 1895 n. 350
richiamato insieme agli artt. 53 e 54 come base dell'onere di riserva nelle controversie di appalto pubblico.
art. 133 d.P.R. 554/1999
la sua previsione espressa di sospensione parziale non escludeva, per il passato, la rilevanza di ordini di servizio che comportassero sospensioni parziali di fatto.
art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 345 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F
nella disciplina dell'appalto pubblico consente di usare il parametro del decimo dell'importo delle opere non eseguite per quantificare l'utile perso in caso di recesso o, in via analogica, il lucro cessante da inadempimento.
art. 34 d.P.R. 554/1999
è richiamato anche come fonte regolatoria della determinazione dell'utile d'impresa e dei criteri di stima del danno.
d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063
richiamato dalla ricorrente per la disciplina degli appalti pubblici e della sospensione dei lavori.
r.d. 25 maggio 1895 n. 350
richiamato per la disciplina della contabilità, direzione e collaudazione dei lavori pubblici e per l'onere di riserva.
Massime di principio
- Nel contratto di cessione del credito, una formula ampia che attribuisca "tutti i crediti a qualunque titolo" comprende anche i crediti risarcitori da inadempimento, se il testo non esclude in modo chiaro tale categoria e la lettura sistematica delle clausole non impone una limitazione diversa.
- La cessione può riguardare anche crediti futuri o eventuali, purché determinati o determinabili, e la successiva insorgenza del credito attiene all'efficacia della cessione, non alla sua validità.
- Nel risarcimento del danno da inadempimento di un appalto pubblico, il mancato utile dell'appaltatore può essere liquidato anche equitativamente quando non sia possibile provarne il preciso ammontare, potendo fungere da parametro il criterio percentuale previsto dalla disciplina dei lavori pubblici.
- Nei pubblici appalti, l'iscrizione della riserva va effettuata quando il fatto dannoso divenga obiettivamente apprezzabile e non necessariamente quando sia già noto il suo esatto importo; per i fatti continuativi o le sospensioni parziali l'onere sorge alla percezione della concreta potenzialità lesiva.
- La tempestività della riserva è accertamento di merito e resta insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non apparente.
- L'interpretazione del contratto deve essere condotta secondo il criterio letterale e sistematico, senza isolare singole espressioni o desumere esclusioni implicite da clausole riferite ad altri rapporti negoziali.
- In tema di appalto pubblico, la disciplina del recesso o della sospensione illegittima può essere utilizzata come parametro per la quantificazione del lucro cessante, senza che ciò trasformi il diritto risarcitorio in un credito di valuta.
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