Cassazione Civile, Ordinanza n. 27694/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La società concedente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per un credito di oltre 916 mila euro fondato su ventinove contratti di leasing. La domanda era stata respinta dal giudice delegato per asserito difetto di allegazione e, in opposizione, il tribunale aveva invece ammesso in chirografo una somma inferiore, ritenendo provati sia i contratti sia la riferibilità del debito alla fallita in forza di atti di cessione e scissione societaria che contenevano ricognizioni di debito, oltre che di altri documenti e di precedenti provvedimenti giudiziali. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi: i primi quattro deducevano tardività delle allegazioni sulla titolarità dei contratti e sulla risoluzione per inadempimento, nonché omessa pronuncia sulle relative eccezioni; il quinto e il sesto censuravano l’applicazione della disciplina dell’art. 72-quater l. fall. e della l. n. 124 del 2017, sostenendo che per i leasing anteriori dovesse restare ferma la distinzione tra leasing traslativo e di godimento e la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi dal primo al quarto, ritenendo ammissibile e sufficiente, in sede di verifica del passivo, un’esposizione anche sintetica dei fatti purché chiara e intelligibile, con rilievo anche dei documenti allegati; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure di omessa pronuncia nella parte riferita a questioni processuali. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che il tribunale aveva applicato un orientamento poi superato dalle Sezioni Unite: la disciplina introdotta dalla l. n. 124 del 2017 non ha effetto retroattivo e, per i contratti di leasing risolti prima della sua entrata in vigore, continua a operare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. alla seconda figura e senza estendere analogicamente l’art. 72-quater l. fall. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamati per contestare la tardività delle allegazioni e la correttezza dell’ammissione al passivo; la Corte ha ritenuto infondate le censure perché la domanda può essere esposta in modo sintetico purché chiara e supportata dai documenti allegati.
Le doglianze di omessa pronuncia sono state ritenute in parte inammissibili, perché riferite a questioni o eccezioni processuali, e comunque non decisive nel caso concreto.
La Corte ha affermato che non può essere applicato analogicamente ai leasing risolti prima dell’entrata in vigore della l. n. 124 del 2017; per tali rapporti resta ferma la disciplina tradizionale.
art. 1, commi 136-140, l. n. 124 del 2017
La disciplina introdotta nel 2017 non ha effetti retroattivi; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge.
Per i leasing traslativi risolti anteriormente alla riforma, la Corte richiama la perdurante applicazione analogica della disciplina propria della vendita con riserva di proprietà.
Le ricognizioni di debito non sono state ritenute prova piena ex se, ma elementi valutabili insieme agli altri documenti nel complesso probatorio.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione può essere formulata in modo sintetico purché i fatti costitutivi del credito siano chiari e intelligibili e possano essere integrati dalla documentazione prodotta.
- Ai fini dell’ammissione al passivo, il giudice può valorizzare globalmente l’intero compendio documentale già depositato nella fase di insinuazione, senza pretendere una formulazione iper-analitica delle allegazioni.
- Le censure di omessa pronuncia sono inammissibili quando investono questioni o eccezioni strettamente processuali che non integrano un decisum autonomo rilevante ai fini del ricorso.
- La disciplina dettata dalla l. n. 124 del 2017 in materia di leasing finanziario non ha efficacia retroattiva: per le risoluzioni anteriori continuano a distinguersi leasing di godimento e leasing traslativo.
- Per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della riforma, non è applicabile in via analogica l’art. 72-quater l. fall.; trova invece applicazione analogica l’art. 1526 c.c., secondo la disciplina tradizionale.
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