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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27653/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRES e IVA, maggiori ricavi per l’anno d’imposta 2006, dopo una segnalazione relativa alla vendita di immobili a prezzi inferiori a quello normale e dopo rilievi sulla non corretta valutazione delle rimanenze, ritenendo la contabilità complessivamente inattendibile e l’attività antieconomica. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva respinto l’appello dell’ufficio. In Cassazione l’amministrazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente escluso il valore presuntivo degli elementi posti a base dell’accertamento e avesse invertito l’onere della prova. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 14 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 9 TUIR. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l’accertamento era basato su plurimi dati contabili e sul prezzo inferiore a quello normale delle compravendite, idonei a sorreggere un giudizio di inattendibilità contabile e di antieconomicità, mentre la CTR aveva apoditticamente disatteso tali presunzioni senza considerare eventuali prove contrarie del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio per cui, ove la contabilità sia formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l’Ufficio può fondare l’accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, lasciando al contribuente l’onere della prova contraria. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    In tema di accertamento, consente la determinazione induttiva del reddito quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti intrinsecamente inattendibile, anche per antieconomicità del comportamento del contribuente, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale base normativa dell’accertamento induttivo ai fini IVA, in coerenza con il ricorso a presunzioni per ricostruire i ricavi/corrispettivi non dichiarati.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il contribuente può vincerle con prova contraria.

  • art. 14 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, che tuttavia è stato assorbito e non esaminato nel merito.

  • art. 9 TUIR n. 917/86

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata nel primo motivo, con riferimento al vizio di motivazione/forma della decisione denunciato in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, la contabilità formalmente regolare può comunque essere ritenuta inattendibile se emergono elementi oggettivi di antieconomicità dell’attività svolta, tali da giustificare un accertamento induttivo.
  • L’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, valorizzando incongruenze tra ricavi dichiarati e dati desumibili dall’attività economica concretamente esercitata.
  • Quando l’Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei a sorreggere l’accertamento, il giudice di merito non può limitarsi a una motivazione apodittica di inaffidabilità delle presunzioni, ma deve confrontarsi con ciascun indizio e con l’eventuale prova contraria offerta dal contribuente.
  • L’onere di dimostrare la correttezza delle dichiarazioni e di superare la presunzione di inattendibilità contabile ricade sul contribuente una volta che l’Amministrazione abbia allegato un quadro presuntivo serio e coerente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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