Cassazione Civile, Ordinanza n. 08128/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una ditta individuale, nell’ambito della quale l’Amministrazione ha ritenuto che vi fosse una società di fatto tra tre soggetti, alla quale venivano attribuiti ricavi e costi e, conseguentemente, maggiori redditi d’impresa. Venivano notificati un avviso di accertamento alla società di fatto e distinti avvisi ai singoli soggetti per la rideterminazione dei redditi personali. In primo grado i ricorsi venivano rigettati, mentre in appello due soggetti ottenevano l’accoglimento sul rilievo che gli elementi probatori relativi alla loro partecipazione alla società di fatto e al loro ruolo nell’asserita frode non erano stati allegati agli atti impositivi o acquisiti nel giudizio, con conseguente difetto di prova e violazione del diritto di difesa. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la valenza presuntiva degli elementi contenuti nel PVC e negli avvisi, che nel complesso sarebbero stati idonei a provare sia l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate sia il ruolo di organizzatori fraudolenti dei due controricorrenti. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare e assorbente: il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, poiché non era stato chiamato in causa uno dei soggetti ritenuti soci della società di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito per originario difetto di integrità del contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci/litisconsorti necessari e proceda a nuovo esame dell’opposizione agli avvisi di accertamento. È stato inoltre precisato che il giudice di rinvio dovrà valutare anche gli effetti di una sentenza penale assolutoria prodotta in memoria e regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma di riferimento della rettifica induttiva/accertamento fiscale, ma non decisivo ai fini della decisione finale, che è stata fondata sul difetto di litisconsorzio necessario
invocato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova e sulla sufficienza degli elementi presuntivi, ma la Corte non è entrata nel merito della censura per il rilievo del vizio processuale
invocato con riferimento alla prova per presunzioni; la Corte non ha deciso nel merito della sua corretta applicazione
art. 5, comma 3, lett. b), TUIR
richiamato per qualificare la società di fatto come equiparabile a una società di persone ai fini dell’imputazione dei redditi ai soci
art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma applicata per affermare la necessità dell’integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando la controversia riguarda società di persone/società di fatto e soci
art. 29, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato incidentalmente in relazione alla possibilità di riunione dei giudizi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di una società di persone o di una società di fatto equiparata, il rapporto processuale è inscindibile tra società e tutti i soci, poiché l’accertamento è unitario e comporta l’automatica imputazione del reddito ai partecipanti.
- Il giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento relativo a una società di persone o di fatto è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, se non sono stati evocati in giudizio tutti i litisconsorti necessari.
- La contestazione della stessa esistenza di una società di fatto non elimina il litisconsorzio necessario: proprio perché la decisione incide su una situazione comune a più soggetti, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti.
- Quando è ravvisabile un vizio genetico per difetto originario del contraddittorio, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio previo integrazione del contraddittorio.
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