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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31160/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso principale e dell’accettazione della stessa da parte del controricorrente, nonché della rinuncia di quest’ultimo al controricorso e al ricorso incidentale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non ha pronunciato sulle spese, anche in considerazione della concorde richiesta delle parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un commercialista aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di compensi asseritamente dovuti per attività di consulenza resa a una società. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano confermato il credito monitoriamente azionato. In cassazione la società, poi succeduta da altra società a seguito di estinzione della prima, aveva proposto ricorso principale affidato a quattro motivi; il creditore aveva resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale su un unico motivo. Prima dell’adunanza camerale la società ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; la controparte ha accettato la rinuncia, ha rinunciato a propria volta al controricorso e al ricorso incidentale e ha chiesto anch’essa la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il rinvio al deposito dell’ordinanza dopo l’adunanza camerale

  • art. 391 c.p.c.

    consente di dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia al ricorso

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    esclude la pronuncia sulle spese nel caso deciso, anche in considerazione della richiesta concorde delle parti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rituale rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Se le parti concordemente richiedono la compensazione o comunque non sollecitano una statuizione sulle spese, il giudice può non pronunciarsi sulle stesse nell’ordinanza che dichiara l’estinzione.
  • La rinuncia al ricorso principale può coesistere con la rinuncia del controricorrente al controricorso e al ricorso incidentale, determinando la chiusura dell’intero giudizio di cassazione senza decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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