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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La contribuente originaria aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a tre cartelle per IRPEF, sanzioni e interessi riferite ad annualità pregresse, deducendo in via principale di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle e, in via subordinata, che, anche a voler ritenere regolari le notifiche, il credito tributario si era comunque estinto per prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle, poiché l’unico atto asseritamente interruttivo sarebbe stato inviato a un indirizzo non corrispondente al suo. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo la prescrizione maturata; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’ente riscossore, affermando la definitività delle cartelle per mancata impugnazione e la conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo che l’eventuale prescrizione potesse essere fatta valere solo contro successivi atti esecutivi. In cassazione gli eredi hanno censurato tale impostazione, deducendo violazione dei principi sull’interesse ad agire, perché il ricorso introduttivo avrebbe chiesto anche l’accertamento negativo della pretesa fiscale per prescrizione maturata dopo le cartelle, e quindi l’estratto di ruolo sarebbe stato impugnabile per far valere l’estinzione del credito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda, una volta esclusa l’impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo nei casi non rientranti nelle ipotesi tipizzate dalla disciplina sopravvenuta, si risolvesse in una domanda di accertamento negativo non proponibile nel processo tributario, data la sua struttura impugnatoria. La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite sul nuovo art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che ha reso non impugnabile l’estratto di ruolo e ha tipizzato i casi in cui è ammessa tutela immediata, escludendo interpretazioni analogiche o estensive. Ha inoltre osservato che, in assenza di allegazione di iniziative esecutive dell’ufficio e di uno specifico pregiudizio nei termini dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, difettava comunque l’ammissibilità dell’azione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo non può essere utilizzata, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge, come veicolo per proporre una domanda di accertamento negativo dell’obbligazione tributaria.
  • Nel processo tributario, la domanda che miri ad accertare l’estinzione del credito per prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, in assenza di un atto impugnabile e di un presupposto normativo di tutela diretta, è improponibile per la struttura impugnatoria del giudizio.
  • La disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo ha carattere restrittivo e tassativo: i casi di tutela immediata sono solo quelli espressamente previsti, senza possibilità di applicazione analogica o estensiva.
  • La nuova disciplina si applica ai processi pendenti perché incide sulla decisione ancora da adottare, non su effetti già consolidati dell’impugnazione.
  • In assenza di specifica allegazione di atti della riscossione successivi o di un concreto pregiudizio nelle forme previste dalla legge, difetta l’interesse ad agire per l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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