Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente originaria aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a tre cartelle per IRPEF, sanzioni e interessi riferite ad annualità pregresse, deducendo in via principale di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle e, in via subordinata, che, anche a voler ritenere regolari le notifiche, il credito tributario si era comunque estinto per prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle, poiché l’unico atto asseritamente interruttivo sarebbe stato inviato a un indirizzo non corrispondente al suo. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo la prescrizione maturata; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’ente riscossore, affermando la definitività delle cartelle per mancata impugnazione e la conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo che l’eventuale prescrizione potesse essere fatta valere solo contro successivi atti esecutivi. In cassazione gli eredi hanno censurato tale impostazione, deducendo violazione dei principi sull’interesse ad agire, perché il ricorso introduttivo avrebbe chiesto anche l’accertamento negativo della pretesa fiscale per prescrizione maturata dopo le cartelle, e quindi l’estratto di ruolo sarebbe stato impugnabile per far valere l’estinzione del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda, una volta esclusa l’impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo nei casi non rientranti nelle ipotesi tipizzate dalla disciplina sopravvenuta, si risolvesse in una domanda di accertamento negativo non proponibile nel processo tributario, data la sua struttura impugnatoria. La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite sul nuovo art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che ha reso non impugnabile l’estratto di ruolo e ha tipizzato i casi in cui è ammessa tutela immediata, escludendo interpretazioni analogiche o estensive. Ha inoltre osservato che, in assenza di allegazione di iniziative esecutive dell’ufficio e di uno specifico pregiudizio nei termini dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, difettava comunque l’ammissibilità dell’azione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione dei principi sull’interesse ad agire
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
ha reso non impugnabile l’estratto di ruolo, limitando la tutela immediata a casi tipizzati e superando il precedente orientamento sulla tutela diretta
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
viene richiamato per escludere l’ammissibilità dell’azione in mancanza di allegazione di un pregiudizio nei termini previsti dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato solo indirettamente nella formula dell’istruzione sulla ripartizione dell’onere della prova, senza costituire ratio decisiva
non citato nel testo come norma applicata; non rileva ai fini decisori
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo non può essere utilizzata, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge, come veicolo per proporre una domanda di accertamento negativo dell’obbligazione tributaria.
- Nel processo tributario, la domanda che miri ad accertare l’estinzione del credito per prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, in assenza di un atto impugnabile e di un presupposto normativo di tutela diretta, è improponibile per la struttura impugnatoria del giudizio.
- La disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo ha carattere restrittivo e tassativo: i casi di tutela immediata sono solo quelli espressamente previsti, senza possibilità di applicazione analogica o estensiva.
- La nuova disciplina si applica ai processi pendenti perché incide sulla decisione ancora da adottare, non su effetti già consolidati dell’impugnazione.
- In assenza di specifica allegazione di atti della riscossione successivi o di un concreto pregiudizio nelle forme previste dalla legge, difetta l’interesse ad agire per l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella.
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