Cassazione Civile, Ordinanza n. 03193/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti, inseriti in una graduatoria approvata all’esito di un concorso bandito nel 2009 per il profilo di funzionario D3, avevano chiesto di essere inquadrati sin dall’assunzione nella categoria D, posizione economica D3, con le relative differenze retributive. La Corte d’appello aveva invece ritenuto legittimo l’inquadramento nella categoria D, posizione economica iniziale D1, poiché al momento dello scorrimento della graduatoria e delle assunzioni (2019) era già entrato in vigore il CCNL enti locali del 21 maggio 2018, il cui art. 12 prevede l’accesso alla categoria D nella posizione iniziale D1. Con il primo motivo si denunciava violazione dell’art. 12 del CCNL, dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 12 disp. prel. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il bando RIPAM e i contratti individuali configurassero una procedura concorsuale articolata in cinque fasi, ancora non conclusa al momento dello scorrimento, con conseguente applicabilità della clausola di salvaguardia per le procedure concorsuali in corso. Con il secondo motivo si deducevano violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c., oltre ai criteri di interpretazione contrattuale, lamentando omessa pronuncia sulla natura del bando come offerta al pubblico vincolante per la P.A. Con il terzo motivo si invocavano legittimo affidamento, art. 11 preleggi, art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, artt. 3 e 97 Cost. e art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, assumendo che i lavoratori avessero confidato legittimamente nell’inquadramento D3 indicato nel bando.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la procedura concorsuale doveva considerarsi chiusa con l’approvazione della graduatoria finale del concorso-corso, mentre lo scorrimento della graduatoria costituisce atto successivo e autonomo, estraneo alla fase concorsuale; di conseguenza, al momento delle assunzioni era applicabile il CCNL 2018, che imponeva l’inquadramento iniziale in D1. Ha ritenuto infondato o inammissibile il secondo motivo perché la sentenza d’appello aveva espressamente escluso che il bando avesse attribuito un diritto all’assunzione in D3 al momento dell’approvazione della graduatoria, individuando il sorgere del diritto solo al momento della successiva decisione dell’amministrazione di attingere alla graduatoria. Ha respinto anche il terzo motivo perché, esclusa la tesi dei ricorrenti sulla portata del bando, non era configurabile alcun legittimo affidamento sull’inquadramento D3; inoltre, nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria equivale a una nuova assunzione e deve essere regolato dalla disciplina vigente al momento della decisione di utilizzare la graduatoria. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 CCNL comparto funzioni locali 21 maggio 2018
l’accesso alla categoria D avviene nella posizione economica iniziale D1; la deroga per le procedure concorsuali in corso si applica solo se la procedura concorsuale non era ancora conclusa all’entrata in vigore del CCNL
art. 12 preleggi
richiamato dai ricorrenti quale parametro di interpretazione delle norme e degli atti di gara; la Corte lo disapplica rispetto alla tesi proposta perché ritiene chiara la chiusura della procedura concorsuale con la graduatoria
criteri di interpretazione del bando e dei contratti; la Corte ritiene che, letti sistematicamente, non consentano di qualificare lo scorrimento come fase della procedura concorsuale già conclusa
invocati per contestare la valutazione degli atti e delle prove; la Corte non ravvisa un vizio decisivo nella lettura del bando e dei contratti
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte rileva che la sentenza impugnata si era espressamente pronunciata sulla tesi dell’offerta al pubblico
richiamato con riferimento alle domande/eccezioni riproposte in appello; non emerge una violazione decisiva nella decisione
norma sul ricorso per cassazione posta a fondamento dei motivi di ricorso
richiamato per rinvio alla precedente ordinanza della stessa Sezione
art. 1, comma 362, l. 145/2018
la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 [...] è prorogata al 30 settembre 2019 e [...] utilizzate esclusivamente [...] frequenza obbligatoria [...] di corsi di formazione e aggiornamento [...] [e] superamento [...] di un apposito esame-colloquio
conferma che la graduatoria è cosa distinta dalla fase concorsuale e che l’utilizzo successivo richiede solo aggiornamento formativo e verifica dell’idoneità
art. 11 preleggi
invocato per il legittimo affidamento sulla disciplina temporale applicabile; la Corte lo ritiene recessivo rispetto alla normativa vigente al momento dello scorrimento
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
invocato dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che nel lavoro pubblico contrattualizzato gli atti di gestione hanno natura privatistica e la legge sul procedimento amministrativo non si applica
artt. 3 e 97 Cost.
richiamati per sostenere la tesi dell’affidamento e della correttezza dell’azione amministrativa; la Corte afferma che proprio tali principi impongono di applicare la normativa vigente al momento della decisione di assumere tramite scorrimento
art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
invocato a sostegno del legittimo affidamento; la Corte esclude la sua violazione per difetto del presupposto fattuale allegato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento di una graduatoria già approvata equivale, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, a una nuova assunzione e non alla prosecuzione della procedura concorsuale originaria.
- La procedura concorsuale deve ritenersi chiusa con l’approvazione della graduatoria finale, salvo che dagli atti emerga in modo inequivoco che ulteriori fasi selettive incidano ancora sulla formazione della graduatoria stessa e non soltanto sull’assunzione definitiva.
- La clausola transitoria che salva le procedure concorsuali in corso va interpretata restrittivamente e opera solo se, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la procedura non è ancora conclusa.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica; pertanto non trova applicazione la disciplina generale del procedimento amministrativo se non nei limiti espressamente previsti.
- Il legittimo affidamento non può essere invocato per ottenere un inquadramento contrario alla disciplina vigente al momento in cui l’amministrazione decide di attingere alla graduatoria, quando il presupposto dell’affidamento sia la prosecuzione di una procedura già conclusa.
- Quando la sentenza impugnata ha espressamente esaminato la questione dedotta, non può configurarsi omessa pronuncia solo perché la parte contesta l’esito della valutazione compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03124/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03125/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03146/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03147/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03185/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03187/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →