Cassazione Civile, Ordinanza n. 03185/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un dipendente pubblico al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. La Corte d'appello aveva ritenuto, sulla base dei prospetti riepilogativi e delle buste paga predisposte dall'Amministrazione, che il lavoratore avesse svolto con continuità, dal luglio 2009 fino a tutto il 2014, mansioni superiori in misura prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di assunzione, sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo e temporale. Avendo accertato tale prevalenza, aveva riconosciuto il diritto all'intero credito determinato in CTU, comprese le differenze relative alle mensilità aggiuntive. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il diritto alle differenze retributive sarebbe stato riconosciuto anche per giornate e mensilità in cui il lavoratore non aveva dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori, e dunque in assenza di prova concreta ed effettiva delle mansioni ulteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale non aveva affatto riconosciuto il diritto alle differenze retributive a prescindere dalla prova delle mansioni svolte; al contrario, aveva ritenuto dimostrato, mediante le buste paga e il prospetto riepilogativo, che il lavoratore aveva svolto in modo prevalente mansioni superiori per l'intero periodo considerato, escludendo che la mancata indicazione di poche mensilità fosse sufficiente a rompere la continuità del quadro probatorio. Proprio perché la prevalenza era stata dimostrata, il giudice di merito aveva escluso che il dipendente dovesse fornire la prova analitica di tutte le singole ore di svolgimento delle mansioni superiori. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001
Disciplina il diritto del dipendente al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte; nella decisione è richiamato per escludere che, una volta provata la prevalenza continuativa delle mansioni superiori, sia necessario dimostrare analiticamente tutte le singole ore svolte in tali mansioni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alle differenze retributive per mansioni superiori, la domanda può essere accolta quando risulti provata, anche mediante documentazione retributiva e prospetti riepilogativi, una prevalenza continuativa delle mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
- Una censura di legittimità è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e finisce per attribuirle un contenuto diverso da quello reale.
- Accertata la prevalenza sostanziale dello svolgimento di mansioni superiori, non è necessario che il lavoratore provi in modo analitico ogni singola ora o ogni singolo segmento temporale in cui tali mansioni sono state svolte.
Come è indicizzato
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