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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03187/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Sarajevo, con inquadramento nel livello B3 del CCNL di settore, per il periodo dal 1997 al 15 ottobre 2015, con conseguente censura del licenziamento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo non dimostrato il rapporto subordinato sulla base della documentazione prodotta e rilevando, tra l'altro, che la richiesta di correzione dei nominativi dei testimoni non era una mera rettifica di dati anagrafici ma una sostituzione/integrazione dei testi già indicati, avvenuta dopo la fissazione dell'udienza di escussione poi rinviata su istanza della difesa del lavoratore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 156, 244, 420 e 421 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto consentire la correzione dei nominativi dei testimoni e usare i poteri officiosi del rito del lavoro; 2) omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la documentazione prodotta fosse sufficiente a provare il rapporto di lavoro; 3) violazione dell'art. 11 preleggi e del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, per difetto di indicazione dei parametri di liquidazione delle spese e mancata compensazione delle stesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla circostanza che non vi era stata una semplice correzione di generalità di testimoni già indicati, ma una richiesta di sostituzione ex post dell'elenco dei testimoni, successiva all'udienza e al suo rinvio su istanza della stessa difesa del lavoratore; pertanto, non ricorrevano le condizioni per l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c. Sul secondo motivo ha evidenziato la doppia conforme e, comunque, l'inammissibilità della richiesta, perché diretta a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e della documentazione. Sul terzo motivo ha ritenuto che la censura sulle spese fosse inammissibile sia perché il ricorrente non lamentava una liquidazione eccedente i parametri, ma solo la mancata esplicitazione dei criteri, sia perché la quantificazione delle spese e la scelta di non compensarle rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo superamento dei limiti tariffari o violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nella gestione della prova testimoniale, ma la Corte esclude la violazione perché la doglianza non riguarda una mera rettifica dei dati dei testimoni.

  • art. 244 c.p.c.

    Evocato in relazione all'indicazione dei testimoni; la Corte osserva che la questione attiene non alla correzione delle generalità ma alla sostituzione dei testi già indicati.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato quale base dei poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte lo ritiene non applicabile al caso concreto, perché la richiesta del ricorrente sarebbe stata tardiva e sanante carenze probatorie di parte.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri ufficiosi del giudice nel rito del lavoro possono essere esercitati per integrare o correggere i nominativi dei testimoni in funzione del regolare svolgimento dell'istruttoria, ma non per sostituire ex post i testi dopo la fissazione dell'escussione e per colmare lacune probatorie della parte.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ne esclude la fondatezza per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è ritenuto inammissibile sia per la doppia conforme sia perché tende a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La presenza di doppia conforme rende inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., quando il giudizio di appello conferma quello di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato insieme alla disciplina tariffaria delle spese, senza che la Corte ravvisi una violazione specifica.

  • d.m. 20 luglio 2012 n. 140

    Evocato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte afferma che il potere di liquidazione entro i parametri tabellari è discrezionale e non richiede specifica motivazione se non vi è scostamento dai limiti.

  • art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    Indicato come base normativa del d.m. n. 140/2012, richiamato solo in funzione del motivo sulle spese.

  • L. 24 marzo 2012, n. 27

    Citata come legge di conversione del d.l. n. 1/2012, nel contesto del motivo sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il giudice può assegnare un termine per integrare o correggere le generalità dei testimoni già indicati, ma tale potere non può essere utilizzato per consentire una sostituzione ex post dei testi o per rimediare a lacune probatorie della parte dopo la fissazione dell'escussione.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che presupponga una diversa ricostruzione dei fatti non più sindacabile in cassazione.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sul medesimo impianto logico-fattuale.
  • La deduzione di un vizio di motivazione o di omesso esame non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del compendio istruttorio o della documentazione prodotta.
  • In tema di spese di lite, la mancata indicazione analitica del criterio o dello scaglione non comporta di per sé illegittimità della liquidazione se essa resta nei limiti tariffari e non viene superato il potere discrezionale del giudice di merito.
  • La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieRito del lavoroLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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