Cassazione Civile, Ordinanza n. 03146/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso giusta causa e giustificato motivo soggettivo del licenziamento disciplinare, con conseguente spettanza al lavoratore dell'indennità risarcitoria prevista dal regime applicabile e condanna della società ricorrente alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato il 30 dicembre 2020 da una società cooperativa a un proprio dipendente, a seguito di una telefonata del lavoratore alla responsabile delle risorse umane, ritenuta dalla società offensiva e minacciosa. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione del lavoratore, aveva escluso la sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, dichiarando estinto il rapporto alla data del recesso e condannando la società al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, oltre accessori. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 3 l. 604/1966 e dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe concentrato la motivazione su singoli profili di proporzionalità della sanzione, senza prima individuare la nozione legale di giusta causa e giustificato motivo e senza correttamente sussumere il fatto contestato nella relativa fattispecie. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che il giudizio sulla gravità dell'infrazione e sulla sua idoneità a integrare giusta causa o giustificato motivo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente richiamato le nozioni legali, i criteri di proporzionalità, la contrattazione collettiva e i principi ermeneutici applicabili, sviluppando una valutazione complessiva del comportamento del lavoratore e della sua incidenza sul vincolo fiduciario. In sostanza, il ricorso mirava a una nuova valutazione del giudizio di proporzionalità, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La giusta causa è nozione legale che richiede una valutazione complessiva della gravità dell'inadempimento e della sua idoneità a impedire anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto; il relativo apprezzamento concreto è rimesso al giudice di merito.
Il giustificato motivo soggettivo richiede un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; la sua verifica va condotta in relazione al concreto rapporto e alle circostanze del caso, con tutela rafforzata del lavoratore.
È richiamato quale norma del regime sanzionatorio applicabile al licenziamento illegittimo, in coordinamento con la disciplina sostanziale del recesso disciplinare.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
L'onere di provare il fatto inadempiente grava sul datore di lavoro.
La gravità dell'inadempimento va letta in senso più rigoroso a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della non scarsa importanza.
Fa salve le disposizioni dei contratti collettivi che prevedano condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro in materia di licenziamenti individuali.
Nel valutare le motivazioni del licenziamento il giudice deve tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Nell'interpretazione dei contratti collettivi deve aversi riguardo all'intenzione dei contraenti, evitando criteri formalistici.
Le previsioni esemplificative del contratto collettivo non devono essere considerate tassative.
L'interpretazione del contratto collettivo deve essere estensiva e ragionevole, secondo il senso complessivo della clausola.
Richiamato per gli accessori sulle somme liquidate in favore del lavoratore.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sul licenziamento disciplinare, la valutazione della gravità del fatto e della sua idoneità a integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo è un accertamento di merito, censurabile solo per violazioni di legge o illogicità manifeste.
- La nozione di giusta causa va integrata attraverso una valutazione complessiva del comportamento, del contesto concreto, dell'elemento soggettivo, del rapporto fiduciario e delle caratteristiche delle mansioni svolte dal lavoratore.
- Il giudice di merito deve considerare anche le tipizzazioni contenute nel contratto collettivo applicabile, interpretandole secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1364 e 1365 c.c. e senza approcci formalistici.
- La contrattazione collettiva non può derogare in peius alla disciplina legale del licenziamento, ma può introdurre regole più favorevoli al lavoratore e costituisce parametro rilevante nella verifica della proporzionalità della sanzione espulsiva.
- In sede di cassazione non è consentito ottenere una nuova ponderazione del giudizio di proporzionalità della sanzione, quando il giudice di merito abbia già svolto una valutazione coerente con i criteri legali e contrattuali applicabili.
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