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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03147/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, poi dichiarato nullo, di un ramo d'azienda da una società di telecomunicazioni a un'altra società. Il lavoratore, che aveva manifestato tempestivamente la propria contrarietà alla cessione del contratto e aveva ottenuto in precedenza l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento, ha chiesto nel giudizio di rinvio il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo compreso tra l'efficacia della cessione e il ripristino del rapporto con la cedente. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto la domanda ritenendo che la diffida del 25/9/2002 integrasse offerta della prestazione e che, una volta costituito in mora il datore di lavoro originario, le retribuzioni fossero dovute anche se nel medesimo periodo il lavoratore aveva prestato attività presso il cessionario. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1206 e 1207 c.c. e sostenendo che il diritto alla retribuzione non poteva sorgere prima della sentenza che aveva accertato l'illegittimità della cessione; inoltre, ha affermato che, prima di tale accertamento, il lavoratore non avrebbe potuto validamente costituire in mora la cedente, e che al più sarebbe stato configurabile un danno risarcibile da provare nell'an e nel quantum, non una retribuzione. Ha anche dedotto che la domanda giudiziale originaria non poteva valere come costituzione in mora e che l'offerta sarebbe stata giuridicamente impossibile prima della declaratoria di nullità del trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, perché nuova e fondata su questioni di fatto non dedotte nei gradi di merito, la censura relativa alla mancanza o inefficacia della costituzione in mora; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'avvenuta diffida/offerta della prestazione già nel 2002. Sul piano giuridico, ha escluso che la messa in mora debba necessariamente essere successiva alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità della cessione, richiamando il principio per cui gli effetti dell'accertamento retroagiscono al momento della pretesa. Di conseguenza, ha confermato la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo indicato, oltre accessori e spese, con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1206 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la mora accipiendi presuppone una valida offerta della prestazione; la Corte nega che la messa in mora debba necessariamente intervenire solo dopo la sentenza di accertamento dell'illegittimità della cessione.

  • art. 1207 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della mora del creditore; la Corte conferma che, una volta costituito in mora il datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla controprestazione retributiva.

  • art. 360 n.3 c.p.c.

    norma invocata come vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito.

  • art. 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto nuove, soprattutto quando presuppongano accertamenti ulteriori non compiuti nei gradi di merito.
  • La costituzione in mora del datore di lavoro, in presenza di illegittima cessione del ramo d'azienda e successivo accertamento giudiziale dell'originaria titolarità del rapporto, può essere anteriore alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità, se la prestazione sia stata comunque offerta al soggetto poi riconosciuto come datore di lavoro.
  • L'accertamento giudiziale dell'illegittimità della cessione opera con effetti retroattivi rispetto al rapporto originario, sicché il lavoratore può rivendicare la retribuzione per il periodo in cui il datore di lavoro sia rimasto in mora accipiendi.
  • Se il lavoratore ha offerto la propria prestazione al datore di lavoro poi giudizialmente accertato come tale, il rifiuto ingiustificato di quest'ultimo rende equiparabile la mera messa a disposizione delle energie lavorative all'effettiva utilizzazione della prestazione, con conseguente obbligo di pagare la retribuzione.
  • Le somme corrisposte dal soggetto che abbia di fatto utilizzato la prestazione del lavoratore non si detrattono automaticamente dal credito retributivo dovuto dal datore di lavoro originario, quando si tratti di rapporti distinti: uno di fatto con l'utilizzatore e uno di diritto con il datore originario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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