Cassazione Civile, Ordinanza n. 03125/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 22 gennaio 2014 con cui banca e dipendente avevano consensualmente risolto il rapporto di lavoro, prevedendo un incentivo all'esodo e reciproche rinunce/obblighi accessori. La banca ha poi sostenuto che il lavoratore, omettendo di informarla della pendenza di un procedimento penale a suo carico per fatti commessi durante il rapporto, avesse violato un obbligo informativo previsto dal CCNL e avesse così carpito il consenso dell'istituto alla stipula dell'accordo economico. In primo grado la domanda della banca era stata rigettata; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che l'omissione non fosse decisiva perché l'accordo si inseriva in un più ampio piano di ristrutturazione aziendale e, comunque, la banca aveva chiesto solo un annullamento parziale mantenendo ferma la cessazione del rapporto. Con l'unico motivo di ricorso la banca ha denunciato violazione degli artt. 5 CCNL, 1440 e 2043 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse sussunto la condotta del dipendente nella figura del dolo incidente, nonostante l'omissione fosse idonea ad alterare le condizioni contrattuali e a impedire la stipula dell'accordo incentivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l'omessa comunicazione della pendenza del procedimento penale, se in violazione dell'obbligo informativo contrattuale, integra una condotta idonea ad alterare la corretta determinazione delle condizioni dell'accordo di risoluzione consensuale del rapporto, restando ferma la volontà di cessazione del rapporto. In presenza di una condotta illecita incidente su un elemento non trascurabile del contratto, opera la disciplina del dolo incidente ex art. 1440 c.c., con conseguenze risarcitorie, senza che l'attore debba provare altro ai fini dell'an debeatur oltre al raggiro su elemento rilevante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 CCNL
Richiamato come fonte di un obbligo informativo del dipendente circa la pendenza del procedimento penale a suo carico; la sua violazione è valorizzata come condotta illecita rilevante ai fini del dolo incidente.
art. 1440 c.c.
La Corte qualifica la mancata informazione come possibile dolo incidente: il raggiro su un elemento non trascurabile del contratto non incide sulla validità dell'accordo, ma comporta responsabilità risarcitoria; una volta provato il raggiro, l'attore non deve dimostrare altro ai fini dell'an debeatur, operando una presunzione iuris tantum che le condizioni sarebbero state diverse e più favorevoli senza la condotta illecita.
art. 1439 c.c.
È richiamato in funzione comparativa per distinguere il dolo determinante dal dolo incidente: il primo comporta invalidità del contratto, il secondo no, ma solo risarcimento del danno.
art. 2043 c.c.
Citato nel ricorso insieme all'art. 1440 c.c.; il testo della decisione non sviluppa una autonoma ratio su tale norma oltre al richiamo della responsabilità risarcitoria per condotta illecita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio denunciato dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel caso di accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'omessa comunicazione di circostanze che il contratto o il CCNL impongono di comunicare può integrare dolo incidente se incide su una condizione negoziale rilevante pur senza escludere la volontà di cessare il rapporto.
- Il dolo incidente ex art. 1440 c.c. non travolge il contratto, ma fonda il diritto al risarcimento del danno quando il raggiro abbia influito su un elemento non trascurabile delle condizioni contrattuali.
- Per l'an debeatur della responsabilità da dolo incidente, chi allega e prova il raggiro su un elemento rilevante non deve dimostrare ulteriormente che, senza quella condotta, le condizioni dell'accordo sarebbero state certamente diverse: opera una presunzione iuris tantum in tal senso.
- Va distinta la fattispecie del dolo determinante da quella del dolo incidente: solo il primo comporta annullabilità del contratto, mentre il secondo lascia fermo l'assetto negoziale e apre alla tutela risarcitoria.
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