Cassazione Civile, Ordinanza n. 31099/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, la plusvalenza derivante dalla cessione di una licenza taxi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sussistente la plusvalenza, qualificando l’operazione come cessione di azienda e considerandola onerosa in mancanza di prova di una donazione; aveva invece escluso che, ai fini del calcolo della plusvalenza, potesse farsi riferimento al valore accertato ai fini dell’imposta di registro, richiamando l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015, e utilizzando il prezzo dichiarato nell’atto. Il contribuente ricorre in Cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 58 e 96 TUIR, sostenendo che non fosse configurabile una cessione d’azienda perché egli sarebbe stato dipendente di una società cooperativa e non titolare di attività d’impresa; con il secondo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando che la CTR, pur negando la rilevanza del rapporto con la cooperativa, avrebbe poi escluso la deducibilità del costo di acquisto della licenza ai fini del calcolo della plusvalenza, in modo incoerente con le premesse svolte.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, confermando l’orientamento per cui l’attività del tassista è di natura imprenditoriale e la cessione onerosa della licenza taxi genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 86 TUIR. Accoglie invece il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR è apparente e contraddittoria sul punto decisivo del costo di acquisto della licenza e della sua rilevanza nel calcolo della plusvalenza. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Ricorre per la nullità della sentenza derivante da motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria.
Richiamato dal ricorrente per escludere la configurabilità della cessione di azienda; la Corte non accoglie questa tesi.
La plusvalenza realizzata in regime d’impresa dalla cessione onerosa del bene aziendale concorre a formare il reddito; il costo non ammortizzato del bene rileva nel calcolo della plusvalenza.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo insieme all’art. 58 TUIR.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza; il vizio sussiste anche quando le argomentazioni siano tali da non consentire di individuare la giustificazione della decisione.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992
Norma equivalente, nel processo tributario, al requisito di motivazione della sentenza.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
Richiamato dalla CTR per escludere l’utilizzo del valore accertato ai fini dell’imposta di registro nel calcolo della plusvalenza.
Il trasporto è qualificato come attività commerciale, a sostegno della natura imprenditoriale dell’attività taxi.
Il tassista è ricondotto alla figura del piccolo imprenditore.
art. 7, comma 1, lett. a), l. 15 gennaio 1992, n. 21
La Corte richiama la qualificazione del tassista come imprenditore artigiano.
art. 9 l. 15 gennaio 1992, n. 21
Disciplina il trasferimento della licenza taxi e la volturazione comunale a favore di terzo avente i requisiti di legge.
art. 8 l. 15 gennaio 1992, n. 21
Richiamato per l’acquisizione dell’autorizzazione mediante concorso pubblico.
art. 9, comma 1, l. 15 gennaio 1992, n. 21
Richiamato come possibile modalità di acquisizione onerosa dell’autorizzazione dal precedente titolare.
art. 9, comma 2, l. 15 gennaio 1992, n. 21
Richiamato come acquisizione dell’autorizzazione a seguito della morte del titolare.
Massime di principio
- L’attività di taxi ha natura imprenditoriale e la licenza costituisce un bene aziendale; di conseguenza, la sua cessione onerosa può generare una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
- Nel calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione di un bene aziendale rileva il costo di acquisizione non ammortizzato del bene, che deve essere considerato ove provato.
- La partecipazione del cedente a una cooperativa non è, di per sé sola, indice decisivo di lavoro subordinato né esclude automaticamente la natura imprenditoriale dell’attività taxi.
- La motivazione è nulla quando sia solo apparente o internamente contraddittoria su un punto decisivo, tale da non consentire di comprendere la ratio della decisione.
- Nel processo tributario, il giudice deve coerentemente spiegare sia la sussistenza del presupposto impositivo sia i criteri adottati per la quantificazione della base imponibile.
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