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Sentenza

Sentenza del 06/08/2019 n. 20945 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato l'IVA detratta nell'anno 2004 e applicato le relative sanzioni. Le spese riguardavano compensi legali sostenuti per la difesa del Presidente e Amministratore delegato in procedimenti penali e civili, successivamente riaddebitati a Fininvest S.p.A. La ricorrente sosteneva che tali costi fossero inerenti all'attività societaria, che l'atto impositivo fosse insufficientemente motivato, che vi fosse un errore incolpevole e che sussistessero obiettive condizioni di incertezza normativa tali da escludere le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla detraibilità dell'IVA sulle spese legali penali, affermando che le spese sostenute per la difesa personale dell'amministratore, anche quando i fatti siano connessi all'incarico e il procedimento si concluda con il proscioglimento, non sono direttamente causate dall'esecuzione del mandato e non costituiscono costi inerenti all'attività d'impresa. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mera insufficienza della motivazione e infondato quello sulle spese civili, non essendo stato dimostrato un collegamento diretto e necessario con l'attività societaria. La Corte ha escluso sia l'obiettiva incertezza normativa sia l'errore incolpevole. Tuttavia, ha rilevato che il giudice di merito doveva applicare il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla determinazione delle sanzioni e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone che l'acquisto o la prestazione sia inerente all'attività economica esercitata. Le spese legali sostenute per la difesa personale dell'amministratore in procedimenti penali non sono detraibili quando manca un nesso causale diretto con l'attività d'impresa.

  • Codice civile, art. 1720

    Applicato analogicamente alla gestione societaria, consente il rimborso delle sole spese sostenute dal mandatario a causa dell'incarico, e non di quelle sostenute semplicemente in occasione dell'incarico.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Nel testo applicabile al caso, non consente di dedurre in cassazione la semplice insufficienza della motivazione; è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oltre alla violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • Costituzione, art. 111, commi 2 e 6

    Rileva sia per il requisito minimo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sia per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3

    Impone l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole al contribuente nei procedimenti ancora pendenti.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Prevede l'esclusione della responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 5 e 6, come modificati dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Le sanzioni per infedele dichiarazione IVA e indebita detrazione sono state ridotte; la disciplina più favorevole deve essere applicata ai procedimenti in corso.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Rileva ai fini dell'esclusione o della non applicazione delle sanzioni quando ricorrono condizioni di obiettiva incertezza normativa o altri presupposti di affidamento tutelabile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Disciplina il ricorso per cassazione nel processo tributario; il giudizio di legittimità tributario non presenta, quanto ai vizi denunciabili, una specialità tale da sottrarlo alle regole generali dell'art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • Le spese legali sostenute da una società per difendere personalmente un amministratore o dirigente in un procedimento penale non sono normalmente inerenti né danno diritto alla detrazione dell'IVA, anche se i fatti contestati sono collegati all'incarico o il procedimento si conclude con l'assoluzione.
  • Per trasferire alla società il costo della difesa dell'amministratore occorre dimostrare un nesso causale diretto e necessario con l'esecuzione dell'incarico e con attività proprie e legittime della società; il semplice collegamento occasionale non è sufficiente.
  • Anche per le spese legali civili è necessaria una prova concreta del collegamento con l'attività d'impresa e della loro strumentalità rispetto a un'attività potenzialmente produttiva di ricavi o utili.
  • Le previsioni statutarie o gli accordi di riaddebito tra società non dimostrano da soli l'inerenza fiscale della spesa e non rendono automaticamente detraibile l'IVA.
  • L'incertezza normativa che può escludere le sanzioni deve essere oggettiva, inevitabile e dimostrata mediante elementi concreti, come contrasti interpretativi rilevanti; non coincide con il semplice errore del contribuente nell'interpretazione della legge.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente che la motivazione sia debole o incompleta: occorre indicare un fatto storico decisivo che sia stato completamente omesso oppure una motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Se durante il processo entra in vigore una disciplina sanzionatoria più favorevole, il giudice deve applicarla anche a violazioni commesse in precedenza, purché il procedimento non sia definitivamente concluso.

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